Plafond Casa

CDP ha messo a disposizione del sistema bancario il Plafond CASA,con una dotazione di 3 miliardi di euro, con l’obiettivo di fornire provvista al sistema bancario da destinare al finanziamento - tramite mutui ipotecari concessi a persone fisiche a condizioni di mercato - dell’acquisto di immobili residenziali destinati a privata abitazione e/o di interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica.

A chi è rivolto

Il Plafond è destinato esclusivamente al sistema bancario, per la concessione a persone fisiche di mutui ipotecari a condizioni di mercato per l’acquisto di immobili residenziali destinati a privata abitazione e/o per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica.

Le banche aderenti all’iniziativa, (il cui elenco è consultabile in calce alla pagina), sulla base di proprie valutazioni di convenienza economica, possono decidere tempo per tempo di utilizzare il Plafond Casa se ciò determini un effettivo miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai richiedenti.

Ciascuna banca, laddove utilizzi le risorse del Plafond Casa, è tenuta ad assicurare la trattazione prioritaria delle domande presentate da individui che siano componenti di una giovane coppia, di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile o di una famiglia numerosa, con priorità per l’acquisto dell’abitazione principale preferibilmente appartenente a una delle classi energetiche A, B o C.

Attenzione: a differenza di quanto erroneamente riportato da alcuni siti internet, ai mutui eventualmente concessi con le risorse del Plafond Casa non sono applicati “tassi agevolati”.

Come funziona

I rapporti con i richiedenti sono gestiti direttamente ed esclusivamente dagli Istituti bancari aderenti, che valutano tempo per tempo e in piena autonomia l’opportunità di ricorrere o meno alle risorse del Plafond Casa. Le banche curano e attività istruttorie sulle operazioni di mutuo ipotecario, erogato a condizioni di mercato, anche con riferimento alla valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti, inclusa la definizione delle caratteristiche finanziarie, del tasso di interesse dei finanziamenti accordati e delle relative garanzie, nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento e nell’ambito della discrezionalità ad esse assegnata. I procedimenti istruttori e di delibera eventualmente adottati dalla Banca non sono influenzati, monitorati o sottoposti a pareri da parte di CDP.

Come chiederlo

Per le banche aderenti, l’accesso al plafond è regolato “a sportello”, fino ad esaurimento delle risorse.

Attenzione: le risorse del Plafond Casa, sebbene al momento disponibili, non prevedono un obbligo di utilizzo da parte delle banche aderenti, le quali in base alla propria autonoma valutazione possono, nell'interesse del cliente, valutare se utilizzare altre forme di provvista. In questo senso si precisa che l’elenco delle banche aderenti riportato in calce alla presente pagina fornisce esclusivamente una indicazione aggiornata degli istituti che hanno aderito all’iniziativa, non specificando l’eventuale attuale effettivo utilizzo delle risorse.

Importo dei mutui

  • Fino a 100 mila euro per gli interventi di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica
  • Fino a 250 mila euro per l'acquisto di immobili residenziali
  • Fino a 350 mila euro per interventi congiunti di acquisto e di ristrutturazione con accrescimento dell'efficienza energetica sulla stessa abitazione

Tasso della provvista CDP alle banche

  • tasso variabile
  • tasso fisso
  • condizioni economiche: cfr. sezione “Plafond Casa – Condizioni economiche” in calce alla pagina

Attenzione: il tasso qui richiamato è quello applicato da CDP alle banche aderenti qualora le stesse intendano utilizzare la provvista del Plafond Casa. In tale ultimo caso, il tasso applicato ai mutui eventualmente concessi alle persone fisiche richiedenti sarà determinato in autonomia dalle medesime banche, comunque a condizioni di mercato, quindi non agevolate.

Durata della provvista CDP alle banche

  • 10 anni durata riservata agli interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica
  • 20 anni per l’acquisto dell’abitazione con o senza ristrutturazione
  • 30 anni per l’acquisto dell’abitazione con o senza ristrutturazione

Collegamenti

CDP mette a disposizione delle banche il canale "Plafond Casa Online", una piattaforma informatica accessibile dall’Area Riservata Banche, attraverso la quale è possibile effettuare tutte le fasi del processo di finanziamento.

Accreditamento e utilizzo del canale “Plafond Casa Online”

Per accedere alla piattaforma è necessario registrarsi attivando la procedura di accreditamento: il finanziatore deve preliminarmente trasmettere a CDP copia originale del Regolamento, sottoscritto per accettazione, un’attestazione (format allegato al Regolamento) con l’elenco dei soggetti autorizzati ad operare sulla piattaforma informatica "Plafond Casa Online" e copia dei relativi documenti di identità e codice fiscale.

Successivamente all’invio della predetta documentazione, ciascun soggetto autorizzato può effettuare la registrazione attraverso l’Area Riservata Banche, accettando il Regolamento e prestando il consenso al trattamento dei dati personali.
La produzione dei documenti connessi al processo di gestione del finanziamento è consentita esclusivamente utilizzando i form di compilazione presenti nelle diverse sezioni dell’Area Riservata Banche.
 
Il canale Plafond Casa Online consente di attivare e perfezionare i Contratti di Finanziamento (anche Integrativi), i Contratti di Cessione di Crediti (anche Aggiuntivi), le Richieste di Utilizzo e la rendicontazione nel rispetto della normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e relative regole tecniche).

A partire da giugno 2021 è stata introdotta la possibilità per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo di operare nell’ambito della Convenzione Plafond Casa in nome e per conto proprio. Resta ferma la possibilità di agire per il tramite di Cassa Centrale Banca ovvero di ICCREA Banca (Banche Mandatarie) in ragione dell’appartenenza al rispettivo gruppo bancario.

Per semplificare il processo, l’adesione da parte delle Banche già aderenti all’ultimo Addendum avviene tramite l’invio a CDP di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

Per attivare l’istruttoria creditizia, i beneficiari sono tenuti a presentare alle banche aderenti un apposito Modello di domanda di finanziamento, la “richiesta Finanziamento Beneficiario”. Se necessario, al fine della concessione del finanziamento, le Banche possono richiedere ulteriori informazioni ai beneficiari.

Le banche garantiscono l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i beneficiari sull'intero territorio nazionale, senza alcuna discriminazione.

L’istruttoria, i termini e le condizioni dei finanziamenti Beneficiario sono negoziati e determinati dalle banche in autonomia, senza influenza alcuna da parte di CDP:  le banche, infatti, esaminano le richieste e deliberano l’eventuale concessione del finanziamento con la contestuale assunzione del rischio.

PROVVISTA CDP

Ciascuna banca deve fornire adeguata pubblicità all’iniziativa, sia nelle proprie  filiali che attraverso la diffusione cartacea e/o via web di appositi spazi informativi.

Le banche sono, altresì, tenute ad informare la clientela dell’esistenza e delle condizioni dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP.

In ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario deve essere specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, indicandone il relativo costo e durata, nonché il vantaggio riconosciuto al beneficiario in termini di riduzione del tasso annuo nominale (“TAN”), espresso in punti percentuali annui ovvero in basis point annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile).

Le Banche sono tenute a trasmettere apposita rendicontazione (Art. 3.2 (xii) della Convenzione), sulla base del modello predisposto da CDP, valido a partire dalla data di rendicontazione del 31 dicembre 2016.


Prodotti disponibili

Convenzione CDP-ABI (testo coordinato)

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Comunicazione modifica privacy 24-05-18

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Addendum alla Convenzione CDP-ABI 06-09-2018

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Addendum alla Convenzione CDP-ABI 07-04-2016

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Comunicazione variazione sede legale Cassa Depositi e Prestiti

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