Il Plafond De-linked, con una dotazione nominale iniziale di 2 miliardi di euro, è destinato al finanziamento, anche nella forma del leasing finanziario, di investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, di spese su immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero di esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI e delle Mid-Cap italiane.
Possono avvalersi del Plafond le imprese operanti in Italia con un organico inferiore alle 250 unità, equivalenti a tempo pieno, a prescindere dal fatturato e dall’attivo di bilancio, e le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 2.999 unità, secondo le definizioni di PMI e Imprese MID indicate nella Convenzione. Sono ammesse al finanziamento anche le PMI e le Imprese MID non autonome, a condizione che il numero dei dipendenti delle imprese associate e/o collegate risulti, rispettivamente, inferiore alle 250 unità ovvero inferiore alle 3.000 unità e superiore o uguale a 250 unità.
Le risorse di CDP sono veicolate attraverso il settore bancario.
I finanziamenti accordati dalle banche tramite il Plafond possono beneficiare di garanzia pubblica o privata. In caso di garanzia pubblica (ad esempio, Fondo di garanzia per le PMI, SACE, ISMEA) CDP offre una specifica linea di provvista con condizioni di prestito più favorevoli che potranno essere riflesse nelle condizioni applicate ai finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie.
E’ previsto un limite di importo massimo unitario dei finanziamenti alle imprese che ammonta, rispettivamente, a 15 milioni di euro per ciascuna PMI e 25 milioni di euro per ciascuna Impresa MID.
Sono escluse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi ad eccezione delle operazioni di rinegoziazione (incluse le operazioni di rifinanziamento) purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo rispetto all’importo del debito oggetto di rinegoziazione, nella misura minima del 25%.
I termini e le condizioni dei finanziamenti alle imprese sono negoziati e determinati dagli istituti bancari in autonomia senza influenza alcuna da parte di CDP.
Le banche esaminano le richieste pervenute e deliberano l’eventuale concessione del credito con contestuale assunzione del rischio, osservando gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione del finanziamento e garantiscono l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i beneficiari, sull'intero territorio nazionale, senza alcuna discriminazione.
In ciascun contratto di finanziamento deve essere specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, indicandone il relativo costo e la relativa durata.
Presso una delle Banche aderenti. Per l’elenco completo, consulta l’Elenco Banche Aderenti non appena disponibile.