Il Plafond De-linked prevede la possibilità, per le banche, di garantire l’esposizione di CDP attraverso:
La provvista CDP collateralizzata con le predette modalità, dovrà essere impiegata dalle Banche per l’erogazione di nuovi finanziamenti alle imprese beneficiarie per gli scopi di cui all’art. 6.5 della Convenzione.
Di conseguenza, le banche dovranno provvedere ad una duplice rendicontazione nei confronti di CDP, secondo le modalità di cui all’art.3.2 (xi) della Convenzione Plafond De-linked. Nello specifico è prevista:
nei casi in cui la rendicontazione non raggiungesse i livelli minimi previsti dalla Convenzione, si determina un Rimborso Anticipato Obbligatorio, secondo le modalità previste dall’art. 3.2 (v) e (vii) della Convenzione Plafond De-linked.