Plafond De-linked - Rendicontazione | CDP

Plafond De-linked - Rendicontazione

Il Plafond De-linked prevede la possibilità, per le banche, di garantire l’esposizione di CDP attraverso:

  • (i) la cessione in garanzia di crediti in bonis verso imprese italiane di qualsiasi dimensione già perfezionati ed erogati al momento di utilizzo del Plafond e/o
  • (ii) la costituzione in favore di CDP di un pegno su titoli asset backed securities (“ABS”) emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione, mono o multi-tranche, aventi come sottostante crediti in bonis rivenienti da finanziamenti concessi a imprese italiane di qualsiasi dimensione, il cui originator sia la Banca aderente alla Convenzione o più banche del medesimo gruppo bancario.

La provvista CDP collateralizzata con le predette modalità, dovrà essere impiegata dalle Banche per l’erogazione di nuovi finanziamenti alle imprese beneficiarie per gli scopi di cui all’art. 6.5 della Convenzione.  

Di conseguenza, le banche dovranno provvedere ad una duplice rendicontazione nei confronti di CDP, secondo le modalità di cui all’art.3.2 (xi) della Convenzione Plafond De-linked. Nello specifico è prevista: 

  • con periodicità semestrale, la rendicontazione dei singoli crediti ceduti in garanzia e/o del valore dei titoli ABS oggetto di pegno a CDP e, a livello aggregato, del portafoglio di finanziamenti sottostanti i predetti titoli ABS
  • con cadenza una tantum, entro la terza data di rendicontazione successiva a quella del relativo tiraggio, la rendicontazione dei nuovi finanziamenti concessi a PMI e Mid-Cap utilizzando la provvista CDP erogata in aggregato nel periodo di riferimento della rendicontazione,  

nei casi in cui la rendicontazione non raggiungesse i livelli minimi previsti dalla Convenzione, si determina un Rimborso Anticipato Obbligatorio, secondo le modalità previste dall’art. 3.2 (v) e (vii) della Convenzione Plafond De-linked.