FAQ Bando studentati | CDP

 

 

 

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Ultimo aggiornamento 19/05/2026

Localizzazione

Come si valuta se un determinato Comune nel quale si intende sviluppare un progetto di studentato, soddisfi il fabbisogno di posti letto previsto dall’Avviso?

Per una valutazione sui fabbisogni di posti letto, fare riferimento al fabbisogno territoriale minimo indicato nell’Allegato 1 per la provincia nella quale ricade il Comune interessato. In ogni caso, si rammenta che ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’Avviso i fabbisogni minimi di posti letto indicati nel predetto Allegato 1 non costituiscono fabbisogni vincolanti ai fini della partecipazione all’Avviso.

 

Come si determina se l’immobile è situato all’interno o in prossimità del territorio di capoluogo di provincia che ospita sedi di una o più istituzioni di sedi universitarie statali e non statali?

L’immobile oggetto della richiesta di contributo deve rispettare i requisiti e le caratteristiche previste dall’art. 7, comma 1, lettera c) dell’Avviso, nonché quanto previsto dall’Allegato 2 all’Avviso stesso, ove è previsto inter alia che “Gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università o le necessarie condizioni di raggiungimento della stessa con mezzi di trasporto che permettano di fruire di corse frequenti con tempi compatibili con gli orari delle lezioni che possono tenersi anche nelle ore pomeridiane, nonché di poter socializzare e partecipare ad eventi con la comunità studentesca e ospitante, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio. Il servizio abitativo deve favorire, inoltre, l’integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.”

 

La distanza dello studentato deve essere calcolata dalla sede universitaria principale o può essere calcolata anche da una sede universitaria distaccata?

La distanza dello studentato viene calcolata dalla sede dove è prevista l’attività didattica, come indicata nel campo “sede di insegnamento”, della “Relazione illustrativa, piano di gestione della residenza e quadro economico dell’intervento” prodotta dal Soggetto Proponente in conformità all’Allegato 6 all’Avviso. Come sede di insegnamento può essere indicata anche una sede universitaria distaccata.

 

È possibile costituire studentati in città dove ci sono solo università private riconosciute e non università pubbliche?

Sì. L’Avviso considera le sedi di istituzioni universitarie statali e non statali, legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (c.d. AFAM), anche non statali. Quindi la presenza di un’università privata riconosciuta può soddisfare il requisito, fermo restando che l’immobile deve essere in un capoluogo di provincia (o in prossimità di esso) e che le sedi siano agevolmente raggiungibili.

 

È ammissibile la presentazione di una domanda comprendente un immobile situato in un Comune diverso da quello dove si trova l’istituto di formazione, ma servito da infrastrutture di trasporto rapido verso lo stesso?

Sì, l’art. 7, comma 1, lett. c) dell’Avviso prevede che gli interventi oggetto del finanziamento riguardino immobili situati sia all’interno sia in prossimità del territorio dei capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni di formazione, che devono risultare agevolmente raggiungibili dall’immobile oggetto di intervento. Ad esempio, ai sensi dell’Allegato 2 all’Avviso, gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università o le necessarie condizioni di raggiungimento della stessa con mezzi di trasporto che permettano di fruire di corse frequenti con tempi compatibili con gli orari delle lezioni che possono tenersi anche nelle ore pomeridiane, nonché di poter socializzare e partecipare ad eventi con la comunità studentesca e ospitante, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio.

Convenzioni DSU (Diritto allo Studio Universitario)

Qual è l’iter da seguire per la trasmissione delle Convenzioni DSU e quali sono i documenti da fornire?

Ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 10, commi 4 e 5 dell’Avviso, il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere una Convenzione, secondo lo schema di accordo di cui all’Allegato 4 all’Avviso, con l’Organismo regionalmente competente per il diritto allo studio e a trasmetterla a CDP antecedentemente alla messa in esercizio della residenza. La trasmissione della Convenzione è vincolante all’erogazione dei contributi da parte di CDP.
Nel caso in cui il Soggetto Gestore non sia addivenuto alla stipula delle predette Convenzioni in data antecedente 4 mesi rispetto alla data prevista per la conclusione dell’intervento dovrà trasmettere tramite PEC a CDP una comunicazione scritta indicandone i motivi della mancata stipula della Convenzione con i DSU.
CDP valuterà la comunicazione ricevuta e avvierà le eventuali interlocuzioni con il soggetto beneficiario. Una volta verificata l’impossibilità di addivenire alla stipula, CDP procederà d’intesa con il MUR, ad autorizzare il soggetto Beneficiario alla assegnazione diretta agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, cui destinare i posti oggetto di riserva, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito valevoli per gli Organismi stessi ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall’Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio per l’anno accademico di riferimento. Qualora, a seguito dell’autorizzazione acquisita ai sensi di quanto sopra e dell’espletamento della procedura comparativa, la graduatoria non sia sufficiente a coprire tutti i posti destinati a studenti DSU, i posti rimasti disponibili possono essere assegnati agli studenti più meritevoli tra quelli ospitati a condizione che venga applicata la tariffa destinata a studenti DSU almeno fino al raggiungimento della soglia del 30% dei posti ammessi a finanziamento.

 

Se la convenzione con l’Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio non viene tempestivamente stipulata in ragione del prolungamento della trattativa derivante dalle richieste formulate dall’Organismo regionale stesso, per circostanze non imputabili al soggetto proponente, cosa accade?

Nel caso in cui il soggetto gestore non sia ancora addivenuto alla stipula della convenzione in data antecedente 4 (quattro) mesi rispetto a quella prevista per la conclusione dell’intervento, il Soggetto Gestore sarà tenuto a darne comunicazione scritta a CDP a mezzo PEC. Verificata l’eventuale impossibilità di addivenire alla stipula con l’Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio per cause non dipendenti dal Soggetto Beneficiario, CDP potrà autorizzare il Soggetto Beneficiario a procedere alla assegnazione diretta agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, cui destinare i posti oggetto di riserva, d’intesa con il MUR, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito valevoli per gli Organismi stessi ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall’Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio per l’anno accademico di riferimento, secondo quanto specificato nell’avviso. Qualora, a seguito dell’autorizzazione acquisita ai sensi di quanto sopra e dell’espletamento della procedura comparativa, la graduatoria non sia sufficiente a coprire tutti i posti destinati a studenti DSU, i posti rimasti disponibili possono essere assegnati agli studenti più meritevoli tra quelli ospitati a condizione che venga applicata la tariffa destinata a studenti DSU almeno fino al raggiungimento della soglia del 30% dei posti ammessi a finanziamento.

Immobile

Ai fini della partecipazione può essere prodotto un contratto preliminare di acquisto della proprietà dell’immobile?

Sì, ai fini della partecipazione può essere prodotto un contratto preliminare di acquisto della proprietà dell’immobile. In tal caso, qualora la domanda sia ammessa al contributo, l’erogazione sarà condizionata alla previa produzione della documentazione necessaria a dimostrare l’intervenuto acquisto della proprietà da parte del Soggetto Proponente.

 

Qual è il numero massimo di studenti per singola camera?

Il numero massimo di studenti per singola camera è pari a due studenti. Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e) dell’Avviso ciascun intervento, a scelta del Soggetto Proponente e secondo le caratteristiche strutturali e funzionali dell’housing proposto, può prevedere posti letto che potranno essere collocati: in sole camere singole, in sole camere doppie, in camere singole e camere doppie. Inoltre, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 2 di cui all’Avviso pubblico CDP 2026 “Standard minimi dimensionali” - Requisiti delle unità ambientali 1.7.1 requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti: camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 9,3 m2; camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥ 13,6 m2. Non sono ammesse camere con più di due posti letto.

 

Ogni camera deve avere un bagno dedicato? oppure possono essere previsti bagni in comune ed eventualmente con che limiti?

Secondo quanto previsto dall’Allegato 2 all’Avviso è previsto che un servizio igienico può essere condiviso fino a un massimo di tre posti letto e deve avere una dimensione di almeno 2,6 m2. Nel caso di studentati diffusi realizzati all’interno di appartamenti esistenti un servizio igienico può essere condiviso fino a un massimo di 4 posti letto e deve avere una dimensione di almeno di 2,6 m2.

 

Ai fini della partecipazione è necessaria la proprietà dell’immobile?

La richiesta di contributo deve avere ad oggetto immobili di proprietà del Soggetto Proponente, oppure immobili per i quali, alla data di presentazione della richiesta stessa, siano state avviate già le procedure di acquisizione della disponibilità da parte del Soggetto Proponente. Secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, lettera c) dell’Avviso il Soggetto Proponente deve allegare alla domanda la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili nell’ambito dei quali verrà realizzata la residenza, oppure, qualora non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell’immobile, la documentazione atta a dimostrare l’avvio delle procedure di acquisizione della predetta disponibilità.

 

È necessario rispettare un rapporto 70 a 30 tra camere singole e camere doppie?

No. L’Avviso non richiede il rispetto di un rapporto minimo tra camere singole e camere doppie.

 

La candidatura può riguardare un immobile di nuova costruzione?

È possibile candidare interventi aventi ad oggetto immobili di nuova costruzione, purché il terreno su cui si sta realizzando l’immobile non sia “greenfield” (cfr. definizioni di intervento e greenfield di cui all’articolo 3, dell’Avviso). Resta fermo che ai sensi dell’articolo 1, comma 8 dell’Avviso non è riconosciuto alcun rimborso per oneri relativi a interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento o completamento, all’interno dei quali potranno essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza.

 

È prevista la possibilità di presentare domande per la realizzazione di studentati diffusi?

Si, è possibile presentare domanda per studentati diffusi.
Nel caso di un intervento di “studentato diffuso”, ove ricorrano tutti i requisiti previsti dall’Avviso, il soggetto proponente potrà presentare distinte domande, per un numero massimo di 3 domande, per ciascun distinto immobile o complesso immobiliare (e non già una unica domanda per “studentato diffuso”), atto a garantire l’unitarietà dell’intervento, anche in termini di tariffe applicabili e servizi offerti agli studenti. Ciascuna domanda dovrà riguardare un “compartimento” il cui numero di posti letto potrà anche risultare inferiore a 18 unità e sarà valutata come parte della medesima residenza diffusa, il cui numero dei posti letto complessivo (non inferiore a n. 18 unità) sarà costituito dalla somma dei singoli compartimenti. Tali tipologie di richieste possono essere presentanti selezionando la voce “compartimento” sulla “DOL”.

 

Come deve avvenire la ripartizione tra camere singole e doppie?

Il soggetto proponente può presentare la richiesta di contributo riguardante posti letto collocati in sole camere singole, in sole camere doppie, in camere singole e camere doppie. Si precisa che come previsto dall’articolo 10, comma 6 dell’Avviso: “per la quota parte dei posti letto per studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nel caso in cui fossero proposte dal soggetto proponente, stanze singole e stanze doppie, la ripartizione degli alloggi DSU tra stanze singole e doppie, dovrà essere effettuata nella stessa proporzione proposta in sede di offerta. Il rispetto di tale ripartizione rientra tra gli impegni assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione dell’Atto d’obbligo, fermo restando che l’accordo sottoscritto tra il Soggetto Beneficiario e l’organismo DSU, potrà prevedere espressamente una diversa ripartizione in funzione delle esigenze manifestate dallo stesso organismo regionale per il diritto allo studio”.

 

Qual è la superficie minima da considerare per posto letto, sia per camera singola sia per camera doppia?

I requisiti relativi alla superficie minima da considerare per posto letto sono previsti dal punto 1.7 dell’Allegato 2 all’Avviso “Standard minimi dimensionali e qualitativi” e sono i seguenti:

  • camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 9,3 m2;
  • camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥ 13,6 m2;

Non sono ammesse camere con più di due posti letto.

 

Che cosa si intende per “unità ambientali” e per “funzioni residenziali”?

Per unità ambientali si intendono gli spazi destinati alle camere, ai servizi igienici e agli spazi comuni in funzione del modello organizzativo della residenza che potrebbe essere ad albergo, a minialloggi, a nucleo integrati o misti.
Per funzioni residenziali si intendono gli spazi destinati alle camere sia singole che doppie.
Per una più compiuta definizione dei concetti in questione si rinvia all’Allegato 2 “Standard minimi dimensionali e qualitativi” dell’Avviso.

 

Come si dimostra il possesso di un titolo di disponibilità dell’immobile per l’intero periodo dei 12 anni relativo al vincolo di destinazione d’uso previsto dall’Avviso?

Ai sensi dell’art. 11, comma 8, lett. c), dell’Avviso, il soggetto proponente all’atto della trasmissione della candidatura sul servizio telematico deve allegare, fra l’altro, la documentazione atta a dimostrare, per l’intero periodo correlato agli obblighi assunti ai sensi dell’avviso a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, la piena disponibilità dei beni immobili nell’ambito dei quali verrà realizzata la residenza o, in alternativa, qualora il soggetto proponente non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell’immobile, la documentazione atta a dimostrare l’avvio delle procedure di acquisizione della predetta disponibilità.

 

È ammessa la separazione tra proprietario dell’immobile e gestore della residenza e con quali atti/responsabilità?

Sì. Il soggetto gestore che presenta richiesta di contributo a valere sull’Avviso non deve coincidere necessariamente con il Soggetto proprietario dell’immobile. Alla data di presentazione della domanda il soggetto Proponente, anche ove non coincidente con il soggetto proprietario dell’immobile, deve dimostrare di avere la piena ed esclusiva disponibilità dell’immobile oppure dimostrare l’avvio delle procedure per acquisire tale disponibilità. In caso di ammissione, il soggetto Beneficiario sottoscrive l’Atto d’obbligo e assume tutti gli obblighi ivi previsti e derivanti dall’Avviso (disponibilità dell’immobile, vincolo di destinazione per 12 anni, schema tariffario/TMR, quota DSU, monitoraggi, adempimenti AML, etc.).

 

È possibile trasferire proprietà o gestione e come avviene il subentro degli obblighi?

Sono ammesse variazioni soggettive solo nei casi tipizzati (fusioni/incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopravvenute modifiche legislative o regolamentari), previa richiesta a CDP e nulla osta del Comitato; segue atto di variazione e aggiornamento dell’Atto d’Obbligo. Resta fermo il vincolo di destinazione per 12 anni e l’obbligo di piena disponibilità dell’immobile. Dopo l’erogazione, il MUR subentra a CDP per le verifiche ex post. Resta fermo che il contributo originariamente riconosciuto nella Comunicazione di Ammissione e nell’Atto d’Obbligo non potrà essere in alcun modo incrementato.

 

Quali titoli abilitativi (scia, permesso di costruire etc.) servono per il cambio di destinazione d’uso verso studentato e quali sono i tempi?

Il titolo necessario e i relativi tempi dipendono dalla disciplina urbanistica e edilizia vigente e dagli atti dell’ente competente. Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 893, L. 199/2025, agli interventi candidati a valere sull’Avviso si applicano, tra l’altro, le misure di semplificazione urbanistico-edilizia di cui all’art. 1-quater, L. 338/2000.

 

Le deroghe ex art. 1‑quater della L. 338/2000 (es. aumento volumetrico fino al 35%) si applicano anche all’Avviso CDP?

Ai sensi dell’art. 1, comma 893, L. 199/2025, agli interventi candidati a valere sull’Avviso si applicano, inter alia, le misure di semplificazione urbanistico-edilizia di cui all’art. 1-quater, L. 338/2000.

 

Quali oneri di urbanizzazione e/o contributo sul costo di costruzione si applicano e come si calcolano?

Gli oneri urbanistici e il costo di costruzione sono regolati dalla normativa regionale e dai regolamenti/delibere comunali. L’Avviso non rimborsa costi di lavori, oneri o arredi: i contributi dell’Avviso coprono una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture residenziali per studenti, in esito alla realizzazione dell’intervento e alla messa a disposizione delle strutture stesse.

 

Quali interventi sono ammissibili tra ristrutturazione, revamping, demolizione/ricostruzione, acquisto e arredi?

Gli interventi candidabili nell’ambito dell’Avviso sono quelli finalizzati a incrementare la dotazione di ricettività residenziale studentesca, mediante posti letto aggiuntivi rispetto alla rilevazione effettuata alla data di approvazione del PNRR, e possono riguardare manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento/miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento, completamento all’interno dei quali potranno essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza. Resta in ogni caso fermo che l’Avviso non riconosce alcun rimborso per gli oneri relativi ai predetti interventi, che sono a carico dei soggetti gestori. In ogni caso, gli interventi non devono comprendere l’approvvigionamento di caldaie a gas naturale.

 

Come sono trattati gli immobili collabenti (F/2) e i cambi d’uso complessi?

Gli immobili collabenti (cat. F/2) possono essere oggetto di candidatura purché siano rispettate tutte le prescrizioni previste dall’Avviso (ad esempio, inter alia, sarà necessario assicurare: la destinazione d’uso prevalente dell’immobile ad alloggio o residenza per studenti; il rispetto delle tempistiche previste; il rispetto del principio DNSH, compreso il divieto di nuova costruzione su terreno greenfield; il rispetto degli standard minimi; etc). I cambi d’uso complessi sono ammissibili se consentiti dagli strumenti urbanistici. Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 893, L. 199/2025, agli interventi candidati a valere sull’Avviso si applicano, tra l’altro, le misure di semplificazione urbanistico-edilizia di cui all’art. 1-quater, L. 338/2000

 

Il proponente può candidare un immobile gravato, in favore di terzi, da usufrutto, diritto di superficie o altro diritto reale/limitazione che incida sulla disponibilità del bene?

L’Avviso richiede che l’intervento riguardi immobili nella piena ed esclusiva disponibilità attuale del Soggetto Proponente, ovvero immobili per i quali, alla data di presentazione della domanda, risultino avviate le procedure di acquisizione della già menzionata disponibilità. Pertanto, l’eventuale presenza di diritti reali o vincoli in favore di terzi può risultare compatibile solo nella misura in cui non pregiudichi la dimostrazione dell’avvio delle procedure di acquisizione della piena ed esclusiva disponibilità in capo al proponente e la capacità di quest’ultimo di adempiere agli obblighi previsti dall’Avviso e dall’Atto d’Obbligo, incluso il vincolo di destinazione e il regime gestionale e tariffario.

 

È ammissibile presentare domanda a valere sull’Avviso AV026 per interventi relativi ad alloggi destinati a studenti che risultino già operativi nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell’Avviso?

No, l’Avviso esclude dall’ammissibilità gli interventi riferiti ad alloggi utilizzati a fini abitativi per studenti che risultino già attivi dodici mesi prima della data di pubblicazione dell’Avviso.

 

Un immobile detenuto in leasing (locazione finanziaria) può essere ammesso a contributo nell’ambito dell’Avviso?

Ai fini dell’ammissibilità della domanda è necessario che la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 11, comma 8, lett. c) dell’Avviso dimostri che l’operazione di leasing, per come concretamente costruita, assicuri la piena ed esclusiva disponibilità dell’immobile in capo al soggetto proponente e non pregiudichi la capacità di adempiere agli obblighi previsti dall’Avviso e dall’Atto d’Obbligo, incluso il vincolo di destinazione e il regime gestionale e tariffario.

Procedura

Quali sono le tempistiche di istruttoria di una domanda?

I tempi di istruttoria sono variabili in funzione della coda di domande in istruttoria al momento della trasmissione della richiesta, delle caratteristiche proprie del singolo intervento presentato, della completezza della documentazione e della eventuale attivazione di soccorsi istruttori.

 

In pendenza di una richiesta di chiarimenti/integrazioni (c.d. soccorso istruttorio), la candidatura mantiene la propria posizione cronologica nello sportello ai fini del progressivo esaurimento delle risorse?

In pendenza di un soccorso istruttorio, la domanda conserva la propria posizione in ordine cronologico nella misura in cui il proponente rispetti il termine assegnato per la produzione di documenti. Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso, infatti, nel caso in cui, nell’ambito delle procedure di acquisizione di chiarimenti e integrazioni documentali, di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 12 dell’Avviso, il Soggetto Proponente non rispetti il termine assegnatogli per la produzione della documentazione, il Soggetto Proponente perde la posizione di cui all’ordine cronologico di trasmissione delle richieste di contributo. Il Soggetto Proponente che produce i chiarimenti e la documentazione richiesta oltre il termine assegnatogli viene posto – a condizione che vi sia ancora dotazione finanziaria disponibile – in coda all’ultima domanda presentata sul Servizio Telematico al momento della trasmissione dei chiarimenti e della documentazione stessa.

 

Il termine di dieci giorni assegnato per rispondere alla richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali (soccorso istruttorio) è da intendersi in giorni solari o lavorativi?

L’art. 12, comma 4, dell’Avviso prevede espressamente che il termine assegnato per la presentazione di chiarimenti e integrazioni documentali è pari a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla comunicazione formale inviata a mezzo PEC da CDP. Nel predetto termine di 10 giorni non si computa il giorno di invio della comunicazione da parte di CDP. Se il predetto termine di 10 giorni scade in un giorno festivo nazionale la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

 

È possibile che la domanda di contributo sia presentata e firmata digitalmente da un soggetto diverso dal legale rappresentante indicato in fase di accreditamento al Portale CDP?

No, l’art. 11, comma 4, dell’Avviso prevede che nell’ambito del processo di accreditamento, il soggetto che viene indicato come “legale rappresentante” del Soggetto Proponente deve coincidere con colui che firmerà la richiesta di contributo e i relativi allegati, nonché il Modulo di Adeguata Verifica (MAV). Ove, prima della trasmissione dei predetti documenti, si rendesse necessario modificare il soggetto indicato in fase di accreditamento quale “legale rappresentante” del Soggetto Proponente, si rinvia alle indicazioni per la modifica dei dati inseriti in fase di registrazione del soggetto proponente descritte nel documento “Regolamento per l’accreditamento al portale fondi nazionali ed europei”, pubblicato all’indirizzo https://www.cdp.it/sitointernet/it/portale_fondi_nazionali_euro.page.

Domande pendenti

Una domanda presentata nel D.M. 481/2024 può essere riproposta nell’Avviso CDP da parte di un soggetto giuridico diverso rispetto al richiedente originario, ancorché riferita al medesimo immobile? Ad esempio, se il proponente originario era una persona fisica, la domanda può essere riproposta da una persona giuridica? Oppure da una società diversa rispetto a quella originariamente proponente, a seguito di operazioni di riorganizzazione societaria?

È possibile riproporre nell’Avviso CDP una domanda da parte di un soggetto giuridico diverso rispetto al soggetto proponente della procedura di cui al D.M. 481/2024. Si considerano riproposte le candidature che riguardino il medesimo immobile oggetto della domanda presentata nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, così come catastalmente definito o planimetricamente perimetrato, indipendentemente da eventuali differenze progettuali intervenute (cfr. art. 8 comma 3, dell’Avviso). In sede di presentazione della domanda sul Portale occorrerà indicare che trattasi di ipotesi di riproposizione di una domanda presentata sul D.M. 481/2024 compilando le apposite schermate del Portale stesso.

 

A seguito di rinuncia o di esclusione di una domanda presentata nel D.M. 481/2024, se la domanda viene riproposta nell’Avviso CDP ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso stesso, accede alle medesime condizioni economiche e procedurali previste per una nuova domanda?

Le domande presentate nel D.M. 481/2024, ove riproposte nell’Avviso CDP ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso stesso, accedono a diverse misure di contributo, a seconda della tipologia di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’Avviso. Quanto al trattamento procedurale, ai sensi dell’art. 8, comma 8, dell’Avviso, CDP esamina le domande oggetto di riproposizione effettuando le proprie autonome valutazioni di ammissibilità delle candidature. Le domande sono quindi sottoposte ad una istruttoria ex novo, al pari di quelle non oggetto di riproposizione.

 

Le domande già istruite nella procedura di cui al D.M. 481/2024, per poter essere riproposte nell’ambito dell’Avviso CDP, devono attendere la notifica di una comunicazione di esclusione da parte del Commissario Straordinario?

Le domande presentate nel D.M. 481/2024 possono essere riproposte nell’Avviso stesso senza attendere la notifica di una comunicazione di esclusione da parte del Commissario Straordinario, purché siano oggetto di rinuncia volontaria secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4, e dall’art. 11, comma 10, dell’Avviso.

 

Le domande per le quali sia stato già adottato un decreto di concessione nell’ambito del D.M. 481/2024, in caso di riproposizione ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, godono di una qualche preferenza o sono valutate come qualsiasi altra domanda ex novo? Esiste la possibilità che, al momento della riproposizione, i fondi risultino esauriti?

Le domande oggetto di riproposizione ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, ivi incluse quelle che hanno ottenuto un decreto di concessione nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, sono soggette ad autonoma istruttoria da parte di CDP, al pari delle domande nuove. Non è prevista una preferenza o una riserva per le domande oggetto di riproposizione (neanche per quelle che hanno ottenuto un decreto di concessione). Le domande, sia ex novo sia oggetto di riproposizione, sono ammesse ai contributi fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Pertanto, esiste la possibilità che, al momento della riproposizione, i fondi risultino già esauriti.

 

È possibile apportare modifiche al progetto rispetto a quello oggetto di candidatura nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, o è necessaria perfetta coincidenza del progetto presentato?

È possibile apportare modifiche al progetto rispetto a quello candidato nel D.M. 481/2014, come previsto dall’art. 8, comma 3, dell’Avviso. Indipendentemente da tali modifiche, ove la candidatura riguardi il medesimo immobile oggetto della domanda presentata nel D.M. 481/2024, così come catastalmente definito o planimetricamente perimetrato, la candidatura concorrerà per i contributi di cui all’art. 9, comma 2, dell’Avviso. Con riferimento alle domande per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione da parte del MUR nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, il Soggetto Proponente dovrà indicare quali sono le modifiche progettuali intervenute, utilizzato lo schema di cui all’Allegato 11b dell’Avviso.

 

Le domande presentate nell’ambito del D.M. 481/2024 che hanno ottenuto un decreto di concessione e per le quali è stato già sottoscritto l’atto d’obbligo possono essere destinatarie di una comunicazione di esclusione di tipo B di cui all’art. 8, comma 1, dell’Avviso?

Al ricorrere dei relativi presupposti, potranno essere oggetto di una comunicazione di esclusione di tipo B del Commissario Straordinario anche le domande che abbiano ottenuto un decreto di concessione nel D.M. 481/2024 e per le quali è stato sottoscritto il relativo atto d’obbligo. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, dell’Avviso, le predette comunicazioni di esclusione di tipo B possono essere notificate dal Commissario Straordinario entro la data del 28 febbraio 2026. Tale eventualità può riguardare le domande che sono in uno degli stati previsti dalla definizione di Domande Pendenti prevista dall’art. 3 dell’Avviso.

 

Se dopo aver formalizzato una rinuncia alla domanda presentata nel D.M. 481/2024 si riceve una comunicazione di esclusione da parte del Commissario Straordinario, come verrà trattata da CDP la domanda riproposta sull’Avviso ai fini dell’individuazione del contributo tra quelli previsti dall’art. 9, comma 2, dell’Avviso?

Ove la rinuncia sia stata correttamente formalizzata secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4 e dall’art. 10, comma 11, dell’Avviso, la domanda riproposta verrà trattata come ipotesi di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), dell’Avviso, con conseguente applicazione del contributo in misura fissa pari a € 18.000 per ciascun posto letto.

 

Una domanda presentata nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024 per la quale, prima della pubblicazione dell’Avviso CDP, sia intervenuta una rinuncia volontaria o un provvedimento di esclusione, può essere riproposta nella procedura di cui all’Avviso? Per quale misura di contributo concorre?

La candidatura di una domanda per la quale, prima della pubblicazione dell’Avviso CDP, sia intervenuta una rinuncia volontaria o un provvedimento di esclusione dalla procedura di cui al D.M. 481/2024 potrà essere candidata nell’ambito dell’Avviso come nuova domanda e potrà concorrere per l’ammissione al contributo di cui all’art. 9, comma 1, dell’Avviso (€ 19.966,66 per ciascun posto letto). A tal fine, si raccomanda, in fase di presentazione della richiesta di contributo sul Portale, di selezionare la risposta “NO” alla domanda iniziale:
“vuoi ripresentare una domanda già candidata a valere sul DM 481/2024 ammessa con Decreto, ammessa in attesa di Decreto, o in istruttoria?”

 

Qualora si intenda rinunciare ad una domanda presentata sul DM 481/2024 e riproporla sull’Avviso CDP qual è il processo da seguire? Quali documenti devono essere presentati?

Qualora si intenda rinunciare ad una domanda presentata sul D.M. 481/2024 e riproporla sull’Avviso CDP (ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a dell’Avviso stesso), il processo da seguire in caso di rinuncia volontaria è il seguente:

  1. Trasmettere a mezzo PEC una rinuncia volontaria alla domanda presentata al D.M. 481/2024, con indicazione del relativo codice domanda, sottoscritta digitalmente da soggetto munito dei necessari poteri, al MUR (indirizzo pec: dgdsu@pec.mur.gov.it.), al Commissario Straordinario (indirizzo pec: commissario.housing@pec.mur.gov.it) e, ove non coincidente con il Soggetto Proponente, al soggetto proprietario dell’immobile.
  2. dopo aver trasmesso la predetta PEC avviare la riproposizione della richiesta di contributo sull’Avviso CDP procedendo alla compilazione della prima schermata sul Portale che apre il processo di presentazione della domanda con l'inserimento di un flag "SI" in risposta alla domanda: " Vuoi ripresentare una domanda già candidata a valere sul DM 481/2024 ammessa con decreto, ammessa in attesa di decreto o in istruttoria?"
  3. nelle schermate successive selezionare nell'apposito “campo Domanda” il codice della richiesta presentata a valere sul D.M. n. 481/24 e indicare la categoria di riferimento secondo quanto previsto dall’art.8, comma 1 dell’Avviso 2026.

I documenti da allegare, oltre alla documentazione ordinariamente prevista dall’Avviso sono:

  1. copia della rinuncia di cui all’art. 8, comma 4, firmata digitalmente;
  2. copia della comunicazione PEC di trasmissione della predetta rinuncia;
  3. copia delle ricevute di avvenuta consegna della predetta comunicazione PEC, nei confronti del MUR, del Commissario Straordinario e ove applicabile, del soggetto proprietario dell’immobile.
Criteri

Con riferimento ai parametri relativi all’efficacia, efficienza, utilità, durevolezza e qualità dell’intervento, quali sono i criteri specifici presi in considerazione?

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 dell’Avviso i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi sono definiti nelle tabelle di cui all’Allegato 20 dell’Avviso.

Modulo di adeguata verifica

Cosa si intende per Modulo di Adeguata Verifica?

Il "Modulo per l'Adeguata Verifica del Cliente" (MAV) è un documento utilizzato per l'avvio degli adempimenti degli obblighi in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (D.lgs. 231/2007 e 109/2007). La compilazione del MAV è propedeutica all'avvio del processo di adeguata verifica della clientela, che include l'identificazione del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo nonché l'acquisizione delle informazioni su natura e scopo dell'operatività, l'origine dei fondi nonché tutte le ulteriori informazioni necessarie per il completamento di tale adempimento. Secondo quanto previsto dall’Avviso CDP, articolo 12, comma 3, CDP in quanto soggetto obbligato è tenuta a svolgere le attività previste dalle normative in materia di antiriciclaggio.

 

Come funziona la compilazione del MAV e la relativa trasmissione?

Ai fini della presentazione della richiesta di contributo di cui all’Avviso, il Soggetto Proponente dovrà presentare il Modulo di Adeguata Verifica (MAV) secondo quanto previsto nella sezione «GESTIONE MAV» presente nell’applicativo “DOL” all’interno del Portale.
Per le Persone giuridiche (e.g. Imprese, Ditte Individuali, Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici, Fondazioni) è necessario cliccare su "Accedi a Portale MAV" e seguire le istruzioni di compilazione e trasmissione del MAV.
Per Persone fisiche è necessario cliccare su "Scarica PDF", compilare il MAV, firmarlo digitalmente e inviarlo tramite PEC.
Si precisa che per presentare domanda a valere sul nuovo Avviso CDP è necessario presentare il MAV prima della trasmissione della richiesta di contributo.

Video selfie

Che cosa è il video selfie del processo di Adeguata Verifica?

Nell’ambito del processo di Adeguata Verifica in materia antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), è richiesto l'espletamento di un processo di identificazione a distanza del soggetto privato richiedente il contributo (e.g. legale rappresentante), finalizzato a verificare l'identità del predetto soggetto tramite un confronto automatizzato del documento di identità e delle informazioni ivi contenute con il video eseguito durante lo svolgimento della procedura.

Destinazione d'uso

Cosa si intende per periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche?

Si intendono i periodi di ciascuna annualità, della durata massima di 2 mesi, convenzionalmente compresi tra il 1° agosto e il 30 settembre. Tale periodo può essere traslato, ovvero ridotto, in funzione delle esigenze manifestate dall’Organismo regionale per il diritto allo studio (“DSU”) competente per ciascun territorio. L’eventuale variazione alle date sopra riportate sarà contenuta all’interno della convenzione sottoscritta tra il soggetto gestore e l’Organismo DSU.
I Soggetti Beneficiari degli interventi finanziati devono assicurare la destinazione d’uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno 9 (nove) anni successivi al terzo anno (per un totale di 12 anni), con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, con possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze, in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico.

 

È ammissibile destinare soltanto una porzione di un immobile a residenza universitaria, mantenendo le restanti superfici ad altre funzioni (ad esempio esercizi commerciali o servizi diversi)?

Sì, l’Avviso richiede che i Soggetti Beneficiari assicurino la destinazione d’uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti, nel rispetto di prescrizioni, obblighi e finalità dell’Avviso, prevedendo tuttavia la possibilità di destinare ad altre finalità (anche a titolo oneroso) le parti della struttura eventualmente non utilizzate e/o gli stessi alloggi o residenze nei periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato per l’anno accademico. In tale quadro, la compresenza nello stesso edificio di porzioni destinate alla residenza universitaria e di altre porzioni ad usi diversi (ad esempio locali commerciali al piano terra e residenza ai piani superiori) è ammissibile purché gli spazi destinati alla residenza siano chiaramente definiti e compartimentati, con destinazioni d’uso e aree funzionali esplicitate negli elaborati progettuali, e siano rispettati gli standard e gli obblighi di gestione previsti dall’Avviso.

Erogazione

Quali sono le logiche di erogazione del contributo?

I contributi riconosciuti a valere sull’Avviso devono essere erogati entro il 30 giugno 2027. A tal fine, gli interventi di messa a disposizione dei posti letto devono essere conclusi entro il 15 maggio 2027, per consentire l’espletamento delle necessarie verifiche tecniche/amministrative pre-erogazione da parte di CDP e delle verifiche in loco da parte dell’Agenzia del Demanio.
Il contributo, relativo ai primi tre anni di gestione della residenza, è erogato in un’unica soluzione al Soggetto Beneficiario in esito alla trasmissione da parte dello stesso della Relazione finale, comprensiva della richiesta di erogazione e di tutti gli allegati ivi previsti secondo il processo descritto nell’Avviso. Ai fini dell’erogazione, il Soggetto Beneficiario trasmette pertanto a CDP la relazione finale, completa della richiesta di erogazione e di tutti gli allegati, unitamente all’asseverazione del tecnico abilitato. Ricevuta la documentazione, CDP richiede all’Agenzia del Demanio di effettuare le verifiche in loco volte al rilascio della certificazione.

 

È richiesta rendicontazione dei costi ai fini dell’erogazione del contributo?

I contributi dell’Avviso coprono una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture residenziali per studenti, in esito alla realizzazione dell’intervento e alla messa a disposizione delle strutture stesse. Pertanto, il contributo non è basato sui costi sostenuti e non è richiesta una rendicontazione dei costi stessi.

 

È possibile richiedere un anticipo del contributo, prima di iniziare a sostenere le spese per la messa a disposizione dello studentato?

No. L’Avviso prevede che il contributo, imputabile ai primi 3 anni di gestione della residenza, sia riconosciuto solo dopo la realizzazione e la messa a disposizione dei posti letto e sia erogato in un’unica soluzione, a seguito della trasmissione da parte del soggetto beneficiario della relazione finale, comprensiva della richiesta di erogazione e di tutti gli allegati, e del processo di valutazione previsto dall’art. 17 dell’Avviso. Non è prevista la possibilità di chiedere un anticipo dell’erogazione del contributo.

 

L’atto di ammissione al contributo può essere ceduto a banche o altri istituti di credito?

No, l’ammissione al contributo non può essere ceduta né trasferita, neanche parzialmente, dal Soggetto Beneficiario in favore di banche o altri istituti di credito.

DNSH - Do No Significant Harm

In che modo devono essere fornite le risposte delle sezioni N.1.1, N.1.2 e N.1.3 “Do No Significant Harm (DNSH)” dell’Allegato 6 “Relazione illustrativa, piano di gestione e quadro tecnico economico” dell’Avviso quando la proposta di intervento non contempla le attività o gli attivi descritti nei quesiti?

Per ciascuna domanda delle sezioni N.1.1, N.1.2 e N.1.3 “Do No Significant Harm (DNSH)” occorre selezionare “Sì” quando la proposta di intervento NON contempla le attività o gli attivi descritti nei quesiti (es. non contempla attività e attivi connessi ai combustibili fossili).

In caso di risposta “Sì”, è obbligatorio inserire un commento esplicativo che confermi e motivi l’assenza di tali attività nell’intervento.

 

Quali requisiti energetici minimi sono richiesti e quali eccezioni sono ammesse?

L’Avviso non prescrive requisiti energetici minimi degli interventi, ferma restando la valutazione del criterio di efficienza dell’intervento di cui all’art. 13 dell’Avviso. È in ogni caso obbligatorio il rispetto del principio DNSH e il divieto di approvvigionamento di caldaie a gas naturale. Le eventuali eccezioni previste dagli orientamenti DNSH dell’UE non derogano al divieto specifico del bando sulle caldaie a gas a livello di intervento edilizio.

 

Come si dimostra la conformità al DNSH e quali documenti servono?

La conformità al principio DNSH si dimostra attraverso la compilazione della sezione dedicata all’interno dell’Allegato 6 – Relazione Illustrativa, dove il proponente deve attestare che l’intervento non ricade in nessuna delle attività vietate e non produce effetti negativi sugli obiettivi ambientali indicati dal Regolamento UE 2020/852. Le autodichiarazioni rese in questa sezione devono essere coerenti e, quando richiesto dall’Allegato 6, motivate compilando gli appositi campi. A supporto delle dichiarazioni DNSH, il proponente deve presentare la documentazione progettuale richiesta dall’art. 11 dell’Avviso, inclusi elaborati tecnici e documentazione relativa alla disponibilità dell’immobile. Tali documenti devono dimostrare, inter alia, che l’intervento non prevede attività non ammissibili, non si realizza in area greenfield, non utilizza caldaie a gas e rispetta gli standard energetici e ambientali richiesti. Il rispetto del DNSH costituisce inoltre un obbligo permanente: il soggetto beneficiario deve garantirlo per tutta la durata dell’intervento.

 

Il rispetto del principio DNSH e del requisito “non greenfield” può essere verificato anche dopo l’ammissione e/o dopo l’erogazione del contributo?

La conformità al DNSH è un requisito di ammissibilità dell’intervento verificato in sede di candidatura/ammissione e la sua non conformità comporta l’esclusione. Resta fermo che il DNSH può essere oggetto di verifiche anche successive: CDP può effettuare controlli anche dopo l’ammissione e, dopo l’erogazione, il MUR può svolgere controlli ex post per tutta la durata del vincolo di destinazione d’uso (12 anni), con conseguenti misure in caso di violazioni. Il requisito “non greenfield” è parimenti oggetto di controllo in sede di ammissione nell’ambito delle verifiche di ammissibilità sui requisiti dell’Avviso svolte da CDP e dal Comitato di Investimento.

Contributo

Come si calcola il contributo? In quali casi il contributo per posto letto si applica in misura piena o ridotta?

Il contributo è determinato in misura fissa per ciascun posto letto messo a disposizione. La misura del contributo cambia a seconda della tipologia di domanda presentata ed è stabilita dall’art. 9, commi 1 e 2, dell’Avviso, cui si rinvia per maggiore dettaglio. Le misure del contributo ivi previste possono essere così schematizzate:

  • € 19.966,66/PL in caso di candidatura di nuova domanda;
  • € 18.000/PL in caso di candidatura di domanda già presentata nel D.M. 481/2024 e oggetto di rinuncia volontaria effettuata dopo la pubblicazione dell’Avviso;
  • € 19.000/PL in caso di candidatura di domanda già presentata nel D.M. 481/2024 e oggetto di Comunicazione di esclusione tipo B;
  • € 19.966,66/PL in caso di candidatura di domanda già presentata nel D.M. 481/2024 e oggetto di Comunicazione di esclusione tipo C;
  • € 18.000/PL in caso di candidatura di domanda già presentata nel D.M. 481/2024 e oggetto di provvedimento di non ammissione (diverso dalle esclusioni di tipo B e C) adottato dopo la pubblicazione dell’Avviso.

 

Il contributo eventualmente ottenuto sarà oggetto di tassazione per il beneficiario?

L’eventuale tassazione del contributo è soggetta alla normativa tributaria applicabile al soggetto beneficiario. Al riguardo, si rammenta che ai sensi dell’art. 1, comma 893, L. 199/2025, agli interventi candidati a valere sull’Avviso si applicano, inter alia, le agevolazioni fiscali di cui all’art. 1-bis, comma 9, L. 338/2000.

 

Dove va indicata la copertura finanziaria (origine dei fondi) necessaria per realizzare i lavori?

Nell’ambito della domanda presentata tramite il Servizio Telematico, l’indicazione della copertura finanziaria e dell’origine delle risorse è resa attraverso la documentazione da trasmettere a corredo della richiesta. In particolare, l’Autodichiarazione relativa al rispetto dell’assenza di doppio finanziamento (Allegato 7) prevede che il Soggetto Proponente dichiari se l’iniziativa è coperta esclusivamente dalla fonte PNRR oppure, in alternativa, indichi le “Fonti di copertura” compilando l’apposita tabella (PNRR e ulteriori eventuali fonti pubbliche e/o non pubbliche), con i relativi importi.

Garanzia

Quali garanzie (fideiussione bancaria/assicurativa, durata, importo) sono richieste e quando vanno presentate?

Per le categorie soggettive di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), b) e c), dell’Avviso è richiesto di presentare: (i) al momento della richiesta di erogazione, una garanzia bancaria/assicurativa triennale, condizionata al rispetto del vincolo di destinazione; (ii) al termine del primo triennio, una garanzia bancaria/assicurativa novennale, anch’essa condizionata al rispetto del predetto vincolo di destinazione. I format delle garanzie saranno pubblicati da CDP nella pagina ove è pubblicato l’Avviso.

Assenza di doppio finanziamento

Quali regole si applicano per il cumulo con altri incentivi?

L’Avviso vieta il doppio finanziamento, così come definito dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, dagli Accordi di Finanziamento ITA/CE e dalle Note/Circolari/Linee Guida in materia adottate dalla Commissione europea e dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR. Il Proponente autocertifica l’assenza di doppio finanziamento sul medesimo progetto tramite compilazione dell’Allegato 7 all'Avviso; la violazione costituisce causa di esclusione.

Conto corrente

Quali sono i requisiti operativi per la gestione dei flussi finanziari?

Il contributo è erogato su conto corrente dedicato indicato dal proponente. In sede di presentazione della domanda vanno trasmessi l’attestazione di titolarità dell’IBAN emessa dall’istituto di credito del soggetto proponente e la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi (L. 136/2010), quest’ultima secondo il fac-simile di cui all’Allegato 19. Il beneficiario deve assicurare una apposita codificazione contabile e informatizzata, ovvero un sistema di contabilità separata per tutte le transazioni relative all’intervento.

Tariffe

Come si determinano TM e TMR (metodologia, simulatore, fonti)?

La Tariffa Media (TM) è determinata applicando le procedure e i criteri definiti dal Tavolo Tecnico Interistituzionale e riportati nell’Allegato 3, è calcolata dal Servizio Telematico messo a disposizione da CDP all’interno del Portale per la presentazione delle domande ed è relativa a tutti i posti letto, fatta eccezione per la quota DSU. È previsto un tetto massimo alla TM pari a € 1.000/mese. Sulla TM si applica una riduzione di almeno il 15%, ottenendo la tariffa media ridotta (TMR). Le TMR per tipologia di studente e per anno di riferimento sono indicate all’art. 10, commi 1, 2, 4 e 7, dell’Avviso. Resta fermo che, per la quota DSU, in relazione agli anni da 1 a 3, non trovano applicazione la Tariffa Media e la Tariffa Media Ridotta, bensì le tariffe previste dal menzionato art. 10, comma 4, dell’Avviso.

 

Quali voci (utenze, pulizie, manutenzione, rifiuti, Wi‑Fi) sono incluse in TM e quali possono essere fatturate a parte?

L’Avviso non prevede un elenco tassativo di voci incluse/escluse nella TM. L’algoritmo di calcolo della TM (Allegato 3 - Estratto tavolo tecnico interistituzionale) tiene conto del livello dei servizi offerti. Il dettaglio delle voci ricomprese nel corrispettivo praticato agli studenti deve risultare coerente con il piano di gestione (Allegato 6), fermo il rispetto della riduzione minima del 15% rispetto alla TM e delle ulteriori condizioni di cui all’art. 10.

 

È possibile ridurre la tariffa rispetto al simulatore per allinearla al mercato locale e con quali condizioni?

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, dell’Avviso, è possibile proporre variazioni rispetto alla tariffa calcolata dal simulatore disponibile nel Portale, in funzione di particolari caratteristiche legate ai livelli di servizi offerti, avuto comunque riguardo alla necessità di assicurare una riduzione di almeno il 15% del valore medio di mercato rispetto a tali fattispecie di alloggi. In ogni caso la TM massima ammissibile è pari a € 1.000,00 (euro mille/00). La congruità della tariffa eventualmente proposta ai sensi del predetto art. 10, comma 3, è valutata dal Comitato di Investimento ai sensi dell’art. 13, comma 1, dell’Avviso.

 

Come si definisce la tariffa per gli studenti meritevoli e studenti privi di mezzi e per quanto tempo si applica?

La definizione delle tariffe da applicare alla quota di studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è disciplinata dall’art. 10, commi 4 e 7, dell’Avviso, cui si rinvia per ogni dettaglio.

 

La compilazione dell’Allegato 6 (ammortamenti, riempimento, prezzi nominali vs reali) deve essere coerente con le tariffe calcolate dal simulatore?

Sì. La compilazione della “Relazione illustrativa, piano di gestione e quadro tecnico economico” di cui al facsimile previsto dall’Allegato 6 all’Avviso deve essere coerente con le TM/TMR calcolate dal servizio telematico disponibile nel Portale (valori per singole e doppie) e distinguere ricavi anni 1–3 e 4–12, separando la quota DSU dalla generalità degli studenti. Rimane ferma la possibilità di proporre, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dell’Avviso, variazioni rispetto alla tariffa calcolata dal predetto simulatore, in funzione di particolari caratteristiche legate ai livelli di servizi offerti.

 

È consentito prevedere tariffe differenziate tra camere della stessa tipologia (singola/doppia) in ragione di livelli di servizio diversi, fermo il rispetto della TM/TMR?

L’Avviso consente di valutare eventuali variazioni tariffarie, se proposte in fase di candidatura e motivate in relazione ai livelli di servizio offerti, nel rispetto della riduzione minima e della TMR massima ammissibile. Anche eventuali differenziazioni tra camere della stessa tipologia sono ammissibili purché coerenti con tali livelli di servizio e restano comunque soggette a valutazione di congruità in sede di ammissibilità, nel rispetto dei vincoli complessivi previsti.

 

Le tariffe applicate agli studenti possono essere aggiornate nel corso dei 12 anni (ad es. per effetto dell’inflazione o dell’evoluzione dei valori di mercato)?

L’Avviso prevede che la tariffa applicabile agli studenti possa essere aggiornata nel corso del periodo di vincolo di destinazione, al fine di mantenerne la congruità rispetto al mutare di fattori esogeni, quali il costo della vita e l’inflazione. In particolare, come chiarito dall’Allegato 3 (Estratto del Tavolo Tecnico Interistituzionale), sulla tariffa determinata in esito all’applicazione delle procedure di calcolo della Tariffa Media e della Tariffa Media Ridotta deve essere applicato il fattore di adeguamento ISTAT del canone di locazione, che consente l’aggiornamento della tariffa per l’intera durata del vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, per un totale minimo di dodici anni decorrenti dalla data di acquisizione della disponibilità degli alloggi. Tale meccanismo di adeguamento opera esclusivamente nel rispetto del sistema tariffario previsto dall’Avviso e fermo restando l’obbligo di applicare la riduzione minima rispetto alla Tariffa Media di mercato, in coerenza con le finalità sociali della misura.

Variazioni

Come si procede se si incontrano esigenze tecniche che richiedono di apportare modifiche all’intervento? Come si procede se cause di forza maggiore impediscono di realizzare integralmente l’intervento?

A fronte di esigenze tecniche che comportino la necessità di modificare l’intervento rispetto a quanto approvato in fase di ammissione, è possibile presentare una richiesta di variazione ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso, cui si rinvia per maggiore dettaglio. Le variazioni di natura oggettiva, riguardanti le caratteristiche dell’intervento e le relative attività, sono consentite solo nella misura in cui non comportino il venir meno dei requisiti riferiti ai profili soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 6, 7, 9 e 10 dell’Avviso, o il mancato rispetto delle tempistiche massime di realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 9, comma 3 dell’Avviso stesso. Se ricorrono cause di forza maggiore, è consentita la realizzazione parziale con riduzione proporzionale del contributo attuando la procedura di variazione di cui al predetto articolo 15 dell’Avviso, dandone comunicazione nella relazione finale di cui all’articolo 16, comma 2 dell’Avviso stesso.

 

In caso di variazione oggettiva e/o soggettiva, come viene trattato il contributo e quali verifiche possono essere richieste da CDP?

Per la disciplina e per i presupposti della procedura di variazione si rinvia all’art. 15 dell’Avviso. In tale contesto CDP, effettua una valutazione istruttoria sulla domanda di variazione, anche ai fini della eventuale rideterminazione del contributo e/o della tariffa, e acquisisce il nulla osta ovvero il diniego motivato alla variazione da parte del Comitato di Investimento di cui sarà data comunicazione al Soggetto Beneficiario. Resta fermo che il contributo originariamente riconosciuto nella Comunicazione di Ammissione e nell’Atto d’Obbligo non potrà essere in alcun modo incrementato.

Ente locale

Un ente locale può presentare domanda sull’Avviso per candidare un immobile nella sua disponibilità?

Gli enti locali rientrano nella categoria soggettiva di cui all’art. 5, comma 2, lett. d) dell’Avviso e, ove la normativa ad essi applicabile consenta la gestione di residenze per studenti, possono presentare richiesta di contributo a valere sull’Avviso. In alternativa alla partecipazione diretta all’Avviso da parte dell’ente locale, può presentare domanda un soggetto gestore incaricato dall’ente locale stesso (quale, ad esempio, una sua società in house, sempre se consentito dalla normativa ad essa applicabile) che abbia la disponibilità dell’immobile oggetto di candidatura.

Posti letto

Quali studenti universitari possono essere considerati ai fini dell’occupazione dei posti letto?

Una quota non inferiore al 30% dei posti letto relativi alla residenza universitaria oggetto dell’intervento deve essere destinata agli studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, individuati tramite le graduatorie predisposte dagli Organismi regionali per il diritto allo studio secondo quanto previsto dall’articolo 10 dell’Avviso e dal d.lgs. 68/2012. La restante quota dei posti letto può essere assegnata a studenti universitari iscritti a istituzioni universitarie, statali o non statali, legalmente riconosciute, inclusi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (c.d. AFAM), anche non statali.

 

È possibile utilizzare temporaneamente i posti letto non occupati con destinazioni alternative?

I posti letto non occupati possono essere utilizzati per finalità alternative esclusivamente nei periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, che l’Avviso individua nella durata massima di due mesi all’anno convenzionalmente collocati tra il primo agosto e il trenta settembre, salvo diversa indicazione dell’Organismo regionale per il diritto allo studio competente. In questi intervalli è consentito utilizzare le parti della struttura non impiegate per fini residenziali anche per altre attività, eventualmente anche a titolo oneroso, a condizione che tale utilizzo non comprometta la disponibilità annuale del posto letto assegnato allo studente avente diritto. Durante il resto dell’anno la destinazione d’uso deve restare conforme alle finalità previste dall’Avviso.

 

È possibile derogare al requisito minimo di 18 posti letto, a fronte dell’offerta di spazi comuni e aree funzionali diverse dalle camere (es. AF2/AF3/AF4)?

No, il requisito minimo di 18 posti letto non è derogabile. Gli spazi comuni e le aree funzionali diverse dalle funzioni residenziali non sostituiscono né integrano il requisito numerico minimo riferito ai posti letto.

 

Per gli interventi “frazionati” in più edifici/gruppi di edifici, quali condizioni territoriali devono essere rispettate?

Si rinvia anzitutto alla risposta alla FAQ # 22, pubblicata in data 18 febbraio 2026. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), dell’Avviso, gli interventi devono essere ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici localizzati all’interno della medesima circoscrizione di decentramento comunale, ovvero nell’ambito di circoscrizioni diverse purché contigue, ovvero per i Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti all’interno del territorio dello stesso Comune, in coerenza con gli standard minimi dimensionali e qualitativi individuati dall’Avviso.

 

I posti letto destinati alla quota DSU possono essere riallocati ad altri studenti in caso di mancata copertura?

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 10, comma 5, dell’Avviso, ove sono indicati i passaggi preliminari, le modalità e le condizioni per l’eventuale assegnazione dei posti destinati a studenti DSU per i quali non sia stata trovata copertura.

Standard dimensionali e qualitativi

È consentita la presenza di letti a castello nelle camere destinate agli studenti?

L’Avviso non prevede la possibilità di candidare soluzioni con letti a castello. Ai sensi dell’Avviso, gli interventi devono riguardare camere singole e/o doppie, nel rispetto di quanto indicato all’art. 7, comma 1, lettera e) dell’Avviso e degli standard minimi dimensionali e qualitativi definiti nell’Allegato 2 dell’Avviso stesso.

 

Quali caratteristiche devono avere i servizi igienici destinati a utenti con disabilità negli interventi presentati ai sensi dell’Avviso?

I servizi igienici per utenti con disabilità devono essere progettati e realizzati nel pieno rispetto del D.M. 236/1989, oltre che degli standard minimi dimensionali e qualitativi previsti dall’Allegato 2 dell’Avviso, che richiedono la loro chiara individuazione negli elaborati progettuali.

A titolo orientativo, dimensioni dell’ordine di circa 180 × 180 cm risultano generalmente idonee ad assicurare i requisiti richiesti dalla normativa tecnica.

Ammissibilità

È possibile presentare più domande per immobili diversi ma localizzati nello stesso Comune?

Sì, è possibile presentare più domande relative a diversi immobili siti nello stesso Comune, fermo restando che la richiesta di ammissione deve riguardare un’unica residenza dotata di un numero di posti letto non inferiore a n. 18 posti letto. Tale limite può essere raggiunto sia dal singolo immobile, sia da una serie di immobili alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. d) dell’Avviso. Qualora un medesimo soggetto intenda candidare più immobili, in fase di compilazione della domanda, al punto 5 “Dati identificativi dell’intervento”, il proponente è tenuto a indicare, attraverso il menù a tendina “composizione intervento”, se la residenza sia articolata in compartimenti omogenei. Qualora l’intervento sia strutturato in più compartimenti (fino a un massimo di tre), ciascun compartimento dovrà essere oggetto di una domanda distinta, fermo restando il rispetto del requisito minimo complessivo dei posti letto e fino ad un massimo di tre compartimenti. A supporto della compilazione, è disponibile sul Portale, al momento della presentazione della domanda, l’allegato “Quadro di unione dei compartimenti omogenei della residenza”, che consente di riepilogare i dati essenziali dei compartimenti e di determinare la ripartizione proporzionale delle aree funzionali.

 

Un’impresa attualmente inattiva o una start-up di recente costituzione può presentare domanda di contributo a valere sull’Avviso?

Lo stato di attuale inattività o la recente costituzione di una impresa non sono di per sé ostative alla partecipazione all’Avviso. Ai fini dell’eventuale ammissione, tuttavia, rimane ferma la necessità di rispettare tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dall’Avviso e, inter alia, il rispetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché la necessità di assicurare la destinazione d’uso prevalente dell’immobile per le finalità dell’Avviso. In ogni caso, inoltre, le istanze sono soggette alla valutazione sostenibilità economica dell’intervento tramite l’analisi del piano di gestione.

 

La domanda di contributo può essere presentata se la società che dovrebbe gestire lo studentato non è ancora costituita al momento della candidatura?

No. La domanda deve essere presentata da un Soggetto Proponente esistente e identificabile, rientrante tra le categorie soggettive di cui all’art. 5, comma 2, dell’Avviso.

Antimafia

A cosa serve l’Allegato 10b (Modello B) e chi è tenuto a compilarlo?

L’Allegato 10b – Modello B è necessario a rendere la dichiarazione sostitutiva antimafia relativa ai familiari conviventi e rientra fra i documenti da allegare obbligatoriamente ai fini della trasmissione della richiesta di contributo. La dichiarazione di cui all’Allegato 10b – Modello B dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti richiamati dall’art. 85 del D.lgs. 159/2011.

Conflitto di interessi

Quali dichiarazioni devono rendere i titolari effettivi in materia di assenza di conflitto di interessi e quali obblighi di aggiornamento sono previsti?

I titolari effettivi sono tenuti a compilare e trasmettere tramite il Servizio Telematico la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi di cui all’Allegato 9, attestando – per quanto a propria conoscenza – la sussistenza, ovvero la non sussistenza, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi di tipo personale e di tipo societario. Si precisa che le situazioni di conflitto di interesse di tipo societario operano sia per il soggetto richiedente, sia per il proprietario dell’immobile oggetto di richiesta del contributo. È inoltre previsto l’impegno del titolare effettivo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa il contenuto della dichiarazione e, se necessario, rendere una nuova dichiarazione entro la data di chiusura della procedura selettiva.

Cronoprogramma

È possibile anticipare la messa a disposizione dei posti letto rispetto al cronoprogramma approvato e quali effetti produce sull’erogazione del contributo?

Si, è possibile anticipare la messa a disposizione dei posti letto rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma. Una volta terminato l’intervento, al fine di ottenere l’erogazione del contributo, il soggetto beneficiario deve provvedere alla trasmissione di quanto richiesto dall’art. 17, comma 2, dell’Avviso. Resta inteso che l’erogazione, anche se la messa a disposizione dei posti letto è effettuata anticipatamente rispetto al cronoprogramma, rimane subordinata al preventivo rilascio della certificazione dell’Agenzia del Demanio di cui all’art. 16, comma 5, nonché al rispetto degli obblighi previsti dall’Avviso e delle prescrizioni contenute nell’atto d’obbligo.

Documentazione

È possibile sostituire elaborati progettuali dopo la presentazione della domanda senza attivare una variazione?

Dopo la presentazione della domanda, non è possibile sostituire gli elaborati progettuali. Dopo l’eventuale ammissione della domanda, la modifica degli elaborati progettuali è effettuabile esclusivamente mediante la procedura di variazione prevista dall’art. 15 dell’Avviso e nei limiti dei presupposti ivi previsti.

Monitoraggio

L’assenza o il ritardo nell’invio delle relazioni periodiche comporta conseguenze sull’erogazione?

Ai sensi dell’art. 16, comma 6, dell’Avviso, nel caso in cui le attività di monitoraggio - effettuate, inter alia, sulle relazioni bimestrali - evidenzino scostamenti significativi dagli obiettivi finali del cronoprogramma, CDP si riserva di applicare i meccanismi sanzionatori previsti dall’Avviso. Inoltre, l’ultima delle relazioni bimestrali, consistente nella relazione finale, è necessaria ai fini dell’erogazione del contributo.

Punteggio

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alla presenza di un cronoprogramma “GANTT o PERT” nella documentazione progettuale (criterio “Qualità dell’intervento” – Allegato 20), in quale fase deve essere prodotto tale elaborato e come si coordina con gli obblighi di monitoraggio previsti dall’Avviso?

Per ottenere il punteggio relativo alla riga “GANTT o PERT riportato nella documentazione progettuale” di cui al criterio “Qualità dell’intervento” previsto dall’Allegato 20, il GANTT/PERT deve essere già incluso nella documentazione progettuale presentata in fase di candidatura. In ogni caso, per completezza, si rammenta che, successivamente all’eventuale ammissione, l’art. 18, comma 1, lett. f), dell’Avviso prevede come obbligo di gestione/monitoraggio l’allegazione di un cronoprogramma dettagliato “tipo diagramma di Gantt o Pert”.

Sanzioni

La revoca del contributo può operare anche per violazioni successive all’erogazione?

Sì, l’art. 19, comma 5, dell’Avviso prevede che a seguito dell’erogazione del contributo, il MUR subentra a CDP nella titolarità del rapporto giuridico con il Soggetto Beneficiario e potrà svolgere ogni attività di verifica e controllo ex post, anche tramite ispezioni in loco, anche volte ad accertare il mantenimento dei necessari requisiti per tutta la durata del vincolo di destinazione d’uso gravante sugli immobili oggetto dell’intervento, adottando ogni conseguente provvedimento e azione per la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

Sostenibilità economica

È ammessa una previsione di perdita economica nei primi anni di gestione oltre il periodo coperto dal contributo?

L’Avviso prevede che, ai fini dell’ammissibilità, la sostenibilità economica dell’intervento sia verificata dal Comitato di Investimento, con particolare riferimento al fatto che il piano di gestione pluriennale risulti complessivamente positivo dal punto di vista economico; tale valutazione è riferita all’intero arco temporale di gestione previsto dall’Avviso, pari a 12 anni, nell’ambito del quale il piano deve risultare economicamente sostenibile.

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