Nuovo Bando per studentati
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Ultimo aggiornamento 18/02/2026
Come si valuta se un determinato Comune nel quale si intende sviluppare un progetto di studentato, soddisfi il fabbisogno di posti letto previsto dall’Avviso?
Per una valutazione sui fabbisogni di posti letto, fare riferimento al fabbisogno territoriale minimo indicato nell’Allegato 1 per la provincia nella quale ricade il Comune interessato. In ogni caso, si rammenta che ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’Avviso i fabbisogni minimi di posti letto indicati nel predetto Allegato 1 non costituiscono fabbisogni vincolanti ai fini della partecipazione all’Avviso.
Come si determina se l’immobile è situato all’interno o in prossimità del territorio di capoluogo di provincia che ospita sedi di una o più istituzioni di sedi universitarie statali e non statali?
L’immobile oggetto della richiesta di contributo deve rispettare i requisiti e le caratteristiche previste dall’art. 7, comma 1, lettera c) dell’Avviso, nonché quanto previsto dall’Allegato 2 all’Avviso stesso, ove è previsto inter alia che “Gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università o le necessarie condizioni di raggiungimento della stessa con mezzi di trasporto che permettano di fruire di corse frequenti con tempi compatibili con gli orari delle lezioni che possono tenersi anche nelle ore pomeridiane, nonché di poter socializzare e partecipare ad eventi con la comunità studentesca e ospitante, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio. Il servizio abitativo deve favorire, inoltre, l’integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.”
La distanza dello studentato deve essere calcolata dalla sede universitaria principale o può essere calcolata anche da una sede universitaria distaccata?
La distanza dello studentato viene calcolata dalla sede dove è prevista l’attività didattica, come indicata nel campo “sede di insegnamento”, della “Relazione illustrativa, piano di gestione della residenza e quadro economico dell’intervento” prodotta dal Soggetto Proponente in conformità all’Allegato 6 all’Avviso. Come sede di insegnamento può essere indicata anche una sede universitaria distaccata.
Qual è l’iter da seguire per la trasmissione delle Convenzioni DSU e quali sono i documenti da fornire?
Ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 10, commi 4 e 5 dell’Avviso, il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere una Convenzione, secondo lo schema di accordo di cui all’Allegato 4 all’Avviso, con l’Organismo regionalmente competente per il diritto allo studio e a trasmetterla a CDP antecedentemente alla messa in esercizio della residenza. La trasmissione della Convenzione è vincolante all’erogazione dei contributi da parte di CDP. Nel caso in cui il Soggetto Gestore non sia addivenuto alla stipula delle predette Convenzioni in data antecedente 4 mesi rispetto alla data prevista per la conclusione dell’intervento dovrà trasmettere tramite PEC a CDP una comunicazione scritta indicandone i motivi della mancata stipula della Convenzione con i DSU. CDP valuterà la comunicazione ricevuta e avvierà le eventuali interlocuzioni con il soggetto beneficiario. Una volta verificata l’impossibilità di addivenire alla stipula, CDP procederà d’intesa con il MUR, ad autorizzare il soggetto Beneficiario alla assegnazione diretta agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, cui destinare i posti oggetto di riserva, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito valevoli per gli Organismi stessi ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall’Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio per l’anno accademico di riferimento. Qualora, a seguito dell’autorizzazione acquisita ai sensi di quanto sopra e dell’espletamento della procedura comparativa, la graduatoria non sia sufficiente a coprire tutti i posti destinati a studenti DSU, i posti rimasti disponibili possono essere assegnati agli studenti più meritevoli tra quelli ospitati a condizione che venga applicata la tariffa destinata a studenti DSU almeno fino al raggiungimento della soglia del 30% dei posti ammessi a finanziamento.
Se la convenzione con l’Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio non viene tempestivamente stipulata in ragione del prolungamento della trattativa derivante dalle richieste formulate dall’Organismo regionale stesso, per circostanze non imputabili al soggetto proponente, cosa accade?
Nel caso in cui il soggetto gestore non sia ancora addivenuto alla stipula della convenzione in data antecedente 4 (quattro) mesi rispetto a quella prevista per la conclusione dell’intervento, il Soggetto Gestore sarà tenuto a darne comunicazione scritta a CDP a mezzo PEC. Verificata l’eventuale impossibilità di addivenire alla stipula con l’Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio per cause non dipendenti dal Soggetto Beneficiario, CDP potrà autorizzare il Soggetto Beneficiario a procedere alla assegnazione diretta agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, cui destinare i posti oggetto di riserva, d’intesa con il MUR, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito valevoli per gli Organismi stessi ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall’Organismo regionale territorialmente competente per il diritto allo studio per l’anno accademico di riferimento, secondo quanto specificato nell’avviso. Qualora, a seguito dell’autorizzazione acquisita ai sensi di quanto sopra e dell’espletamento della procedura comparativa, la graduatoria non sia sufficiente a coprire tutti i posti destinati a studenti DSU, i posti rimasti disponibili possono essere assegnati agli studenti più meritevoli tra quelli ospitati a condizione che venga applicata la tariffa destinata a studenti DSU almeno fino al raggiungimento della soglia del 30% dei posti ammessi a finanziamento.
Ai fini della partecipazione può essere prodotto un contratto preliminare di acquisto della proprietà dell’immobile?
Sì, ai fini della partecipazione può essere prodotto un contratto preliminare di acquisto della proprietà dell’immobile. In tal caso, qualora la domanda sia ammessa al contributo, l’erogazione sarà condizionata alla previa produzione della documentazione necessaria a dimostrare l’intervenuto acquisto della proprietà da parte del Soggetto Proponente.
Qual è il numero massimo di studenti per singola camera?
Il numero massimo di studenti per singola camera è pari a due studenti. Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e) dell’Avviso ciascun intervento, a scelta del Soggetto Proponente e secondo le caratteristiche strutturali e funzionali dell’housing proposto, può prevedere posti letto che potranno essere collocati: in sole camere singole, in sole camere doppie, in camere singole e camere doppie. Inoltre, sulla base di quanto previsto dall’Allegato 2 di cui all’Avviso pubblico CDP 2026 “Standard minimi dimensionali” - Requisiti delle unità ambientali 1.7.1 requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti: camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 9,3 m2; camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥ 13,6 m2. Non sono ammesse camere con più di due posti letto.
Ogni camera deve avere un bagno dedicato? oppure possono essere previsti bagni in comune ed eventualmente con che limiti?
Secondo quanto previsto dall’Allegato 2 all’Avviso è previsto che un servizio igienico può essere condiviso fino a un massimo di tre posti letto e deve avere una dimensione di almeno 2,6 m2. Nel caso di studentati diffusi realizzati all’interno di appartamenti esistenti un servizio igienico può essere condiviso fino a un massimo di 4 posti letto e deve avere una dimensione di almeno di 2,6 m2.
Ai fini della partecipazione è necessaria la proprietà dell’immobile?
La richiesta di contributo deve avere ad oggetto immobili di proprietà del Soggetto Proponente, oppure immobili per i quali, alla data di presentazione della richiesta stessa, siano state avviate già le procedure di acquisizione della disponibilità da parte del Soggetto Proponente. Secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 8, lettera c) dell’Avviso il Soggetto Proponente deve allegare alla domanda la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili nell’ambito dei quali verrà realizzata la residenza, oppure, qualora non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell’immobile, la documentazione atta a dimostrare l’avvio delle procedure di acquisizione della predetta disponibilità.
È necessario rispettare un rapporto 70 a 30 tra camere singole e camere doppie?
No. L’Avviso non richiede il rispetto di un rapporto minimo tra camere singole e camere doppie.
La candidatura può riguardare un immobile di nuova costruzione?
È possibile candidare interventi aventi ad oggetto immobili di nuova costruzione, purché il terreno su cui si sta realizzando l’immobile non sia “greenfield” (cfr. definizioni di intervento e greenfield di cui all’articolo 3, dell’Avviso). Resta fermo che ai sensi dell’articolo 1, comma 8 dell’Avviso non è riconosciuto alcun rimborso per oneri relativi a interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento o completamento, all’interno dei quali potranno essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza.
È prevista la possibilità di presentare domande per la realizzazione di studentati diffusi?
Si, è possibile presentare domanda per studentati diffusi. Nel caso di un intervento di “studentato diffuso”, ove ricorrano tutti i requisiti previsti dall’Avviso, il soggetto proponente potrà presentare distinte domande, per un numero massimo di 3 domande, per ciascun distinto immobile o complesso immobiliare (e non già una unica domanda per “studentato diffuso”), atto a garantire l’unitarietà dell’intervento, anche in termini di tariffe applicabili e servizi offerti agli studenti. Ciascuna domanda dovrà riguardare un “compartimento” il cui numero di posti letto potrà anche risultare inferiore a 18 unità e sarà valutata come parte della medesima residenza diffusa, il cui numero dei posti letto complessivo (non inferiore a n. 18 unità) sarà costituito dalla somma dei singoli compartimenti. Tali tipologie di richieste possono essere presentanti selezionando la voce “compartimento” sulla “DOL”.
Come deve avvenire la ripartizione tra camere singole e doppie?
Il soggetto proponente può presentare la richiesta di contributo riguardante posti letto collocati in sole camere singole, in sole camere doppie, in camere singole e camere doppie. Si precisa che come previsto dall’articolo 10, comma 6 dell’Avviso: “per la quota parte dei posti letto per studenti fuori sede capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nel caso in cui fossero proposte dal soggetto proponente, stanze singole e stanze doppie, la ripartizione degli alloggi DSU tra stanze singole e doppie, dovrà essere effettuata nella stessa proporzione proposta in sede di offerta. Il rispetto di tale ripartizione rientra tra gli impegni assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione dell’Atto d’obbligo, fermo restando che l’accordo sottoscritto tra il Soggetto Beneficiario e l’organismo DSU, potrà prevedere espressamente una diversa ripartizione in funzione delle esigenze manifestate dallo stesso organismo regionale per il diritto allo studio”.
Qual è la superficie minima da considerare per posto letto, sia per camera singola sia per camera doppia?
I requisiti relativi alla superficie minima da considerare per posto letto sono previsti dal punto 1.7 dell’Allegato 2 all’Avviso “Standard minimi dimensionali e qualitativi” e sono i seguenti:
Non sono ammesse camere con più di due posti letto.
Che cosa si intende per “unità ambientali” e per “funzioni residenziali”?
Per unità ambientali si intendono gli spazi destinati alle camere, ai servizi igienici e agli spazi comuni in funzione del modello organizzativo della residenza che potrebbe essere ad albergo, a minialloggi, a nucleo integrati o misti. Per funzioni residenziali si intendono gli spazi destinati alle camere sia singole che doppie. Per una più compiuta definizione dei concetti in questione si rinvia all’Allegato 2 “Standard minimi dimensionali e qualitativi” dell’Avviso.
Quali sono le tempistiche di istruttoria di una domanda?
I tempi di istruttoria sono variabili in funzione della coda di domande in istruttoria al momento della trasmissione della richiesta, delle caratteristiche proprie del singolo intervento presentato, della completezza della documentazione e della eventuale attivazione di soccorsi istruttori.
Una domanda presentata nel D.M. 481/2024 può essere riproposta nell’Avviso CDP da parte di un soggetto giuridico diverso rispetto al richiedente originario, ancorché riferita al medesimo immobile? Ad esempio, se il proponente originario era una persona fisica, la domanda può essere riproposta da una persona giuridica? Oppure da una società diversa rispetto a quella originariamente proponente, a seguito di operazioni di riorganizzazione societaria?
È possibile riproporre nell’Avviso CDP una domanda da parte di un soggetto giuridico diverso rispetto al soggetto proponente della procedura di cui al D.M. 481/2024. Si considerano riproposte le candidature che riguardino il medesimo immobile oggetto della domanda presentata nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, così come catastalmente definito o planimetricamente perimetrato, indipendentemente da eventuali differenze progettuali intervenute (cfr. art. 8 comma 3, dell’Avviso). In sede di presentazione della domanda sul Portale occorrerà indicare che trattasi di ipotesi di riproposizione di una domanda presentata sul D.M. 481/2024 compilando le apposite schermate del Portale stesso.
A seguito di rinuncia o di esclusione di una domanda presentata nel D.M. 481/2024, se la domanda viene riproposta nell’Avviso CDP ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso stesso, accede alle medesime condizioni economiche e procedurali previste per una nuova domanda?
Le domande presentate nel D.M. 481/2024, ove riproposte nell’Avviso CDP ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso stesso, accedono a diverse misure di contributo, a seconda della tipologia di appartenenza, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, dell’Avviso. Quanto al trattamento procedurale, ai sensi dell’art. 8, comma 8, dell’Avviso, CDP esamina le domande oggetto di riproposizione effettuando le proprie autonome valutazioni di ammissibilità delle candidature. Le domande sono quindi sottoposte ad una istruttoria ex novo, al pari di quelle non oggetto di riproposizione.
Le domande già istruite nella procedura di cui al D.M. 481/2024, per poter essere riproposte nell’ambito dell’Avviso CDP, devono attendere la notifica di una comunicazione di esclusione da parte del Commissario Straordinario?
Le domande presentate nel D.M. 481/2024 possono essere riproposte nell’Avviso stesso senza attendere la notifica di una comunicazione di esclusione da parte del Commissario Straordinario, purché siano oggetto di rinuncia volontaria secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4, e dall’art. 11, comma 10, dell’Avviso.
Le domande per le quali sia stato già adottato un decreto di concessione nell’ambito del D.M. 481/2024, in caso di riproposizione ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, godono di una qualche preferenza o sono valutate come qualsiasi altra domanda ex novo? Esiste la possibilità che, al momento della riproposizione, i fondi risultino esauriti?
Le domande oggetto di riproposizione ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, ivi incluse quelle che hanno ottenuto un decreto di concessione nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, sono soggette ad autonoma istruttoria da parte di CDP, al pari delle domande nuove. Non è prevista una preferenza o una riserva per le domande oggetto di riproposizione (neanche per quelle che hanno ottenuto un decreto di concessione). Le domande, sia ex novo sia oggetto di riproposizione, sono ammesse ai contributi fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Pertanto, esiste la possibilità che, al momento della riproposizione, i fondi risultino già esauriti.
È possibile apportare modifiche al progetto rispetto a quello oggetto di candidatura nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, o è necessaria perfetta coincidenza del progetto presentato?
È possibile apportare modifiche al progetto rispetto a quello candidato nel D.M. 481/2014, come previsto dall’art. 8, comma 3, dell’Avviso. Indipendentemente da tali modifiche, ove la candidatura riguardi il medesimo immobile oggetto della domanda presentata nel D.M. 481/2024, così come catastalmente definito o planimetricamente perimetrato, la candidatura concorrerà per i contributi di cui all’art. 9, comma 2, dell’Avviso. Con riferimento alle domande per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione da parte del MUR nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024, il Soggetto Proponente dovrà indicare quali sono le modifiche progettuali intervenute, utilizzato lo schema di cui all’Allegato 11b dell’Avviso.
Le domande presentate nell’ambito del D.M. 481/2024 che hanno ottenuto un decreto di concessione e per le quali è stato già sottoscritto l’atto d’obbligo possono essere destinatarie di una comunicazione di esclusione di tipo B di cui all’art. 8, comma 1, dell’Avviso?
Al ricorrere dei relativi presupposti, potranno essere oggetto di una comunicazione di esclusione di tipo B del Commissario Straordinario anche le domande che abbiano ottenuto un decreto di concessione nel D.M. 481/2024 e per le quali è stato sottoscritto il relativo atto d’obbligo. Ai sensi dell’art. 8, comma 6, dell’Avviso, le predette comunicazioni di esclusione di tipo B possono essere notificate dal Commissario Straordinario entro la data del 28 febbraio 2026. Tale eventualità può riguardare le domande che sono in uno degli stati previsti dalla definizione di Domande Pendenti prevista dall’art. 3 dell’Avviso.
Se dopo aver formalizzato una rinuncia alla domanda presentata nel D.M. 481/2024 si riceve una comunicazione di esclusione da parte del Commissario Straordinario, come verrà trattata da CDP la domanda riproposta sull’Avviso ai fini dell’individuazione del contributo tra quelli previsti dall’art. 9, comma 2, dell’Avviso?
Ove la rinuncia sia stata correttamente formalizzata secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4 e dall’art. 10, comma 11, dell’Avviso, la domanda riproposta verrà trattata come ipotesi di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), dell’Avviso, con conseguente applicazione del contributo in misura fissa pari a € 18.000 per ciascun posto letto.
Una domanda presentata nell’ambito della procedura di cui al D.M. 481/2024 per la quale, prima della pubblicazione dell’Avviso CDP, sia intervenuta una rinuncia volontaria o un provvedimento di esclusione, può essere riproposta nella procedura di cui all’Avviso? Per quale misura di contributo concorre?
La candidatura di una domanda per la quale, prima della pubblicazione dell’Avviso CDP, sia intervenuta una rinuncia volontaria o un provvedimento di esclusione dalla procedura di cui al D.M. 481/2024 potrà essere candidata nell’ambito dell’Avviso come nuova domanda e potrà concorrere per l’ammissione al contributo di cui all’art. 9, comma 1, dell’Avviso (€ 19.966,66 per ciascun posto letto). A tal fine, si raccomanda, in fase di presentazione della richiesta di contributo sul Portale, di selezionare la risposta “NO” alla domanda iniziale: “vuoi ripresentare una domanda già candidata a valere sul DM 481/2024 ammessa con Decreto, ammessa in attesa di Decreto, o in istruttoria?”
Qualora si intenda rinunciare ad una domanda presentata sul DM 481/2024 e riproporla sull’Avviso CDP qual è il processo da seguire? Quali documenti devono essere presentati?
Qualora si intenda rinunciare ad una domanda presentata sul D.M. 481/2024 e riproporla sull’Avviso CDP (ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera a dell’Avviso stesso), il processo da seguire in caso di rinuncia volontaria è il seguente:
I documenti da allegare, oltre alla documentazione ordinariamente prevista dall’Avviso sono:
Con riferimento ai parametri relativi all’efficacia, efficienza, utilità, durevolezza e qualità dell’intervento, quali sono i criteri specifici presi in considerazione?
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 dell’Avviso i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi sono definiti nelle tabelle di cui all’Allegato 20 dell’Avviso.
Cosa si intende per Modulo di Adeguata Verifica?
Il "Modulo per l'Adeguata Verifica del Cliente" (MAV) è un documento utilizzato per l'avvio degli adempimenti degli obblighi in materia antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (D.lgs. 231/2007 e 109/2007). La compilazione del MAV è propedeutica all'avvio del processo di adeguata verifica della clientela, che include l'identificazione del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo nonché l'acquisizione delle informazioni su natura e scopo dell'operatività, l'origine dei fondi nonché tutte le ulteriori informazioni necessarie per il completamento di tale adempimento. Secondo quanto previsto dall’Avviso CDP, articolo 12, comma 3, CDP in quanto soggetto obbligato è tenuta a svolgere le attività previste dalle normative in materia di antiriciclaggio.
Come funziona la compilazione del MAV e la relativa trasmissione?
Ai fini della presentazione della richiesta di contributo di cui all’Avviso, il Soggetto Proponente dovrà presentare il Modulo di Adeguata Verifica (MAV) secondo quanto previsto nella sezione «GESTIONE MAV» presente nell’applicativo “DOL” all’interno del Portale. Per le Persone giuridiche (e.g. Imprese, Ditte Individuali, Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici, Fondazioni) è necessario cliccare su "Accedi a Portale MAV" e seguire le istruzioni di compilazione e trasmissione del MAV. Per Persone fisiche è necessario cliccare su "Scarica PDF", compilare il MAV, firmarlo digitalmente e inviarlo tramite PEC. Si precisa che per presentare domanda a valere sul nuovo Avviso CDP è necessario presentare il MAV prima della trasmissione della richiesta di contributo.
Che cosa è il video selfie del processo di Adeguata Verifica?
Nell’ambito del processo di Adeguata Verifica in materia antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), è richiesto l'espletamento di un processo di identificazione a distanza del soggetto privato richiedente il contributo (e.g. legale rappresentante), finalizzato a verificare l'identità del predetto soggetto tramite un confronto automatizzato del documento di identità e delle informazioni ivi contenute con il video eseguito durante lo svolgimento della procedura.
Cosa si intende per periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche?
Si intendono i periodi di ciascuna annualità, della durata massima di 2 mesi, convenzionalmente compresi tra il 1° agosto e il 30 settembre. Tale periodo può essere traslato, ovvero ridotto, in funzione delle esigenze manifestate dall’Organismo regionale per il diritto allo studio (“DSU”) competente per ciascun territorio. L’eventuale variazione alle date sopra riportate sarà contenuta all’interno della convenzione sottoscritta tra il soggetto gestore e l’Organismo DSU. I Soggetti Beneficiari degli interventi finanziati devono assicurare la destinazione d’uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno 9 (nove) anni successivi al terzo anno (per un totale di 12 anni), con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, con possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze, in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico.
Quali sono le logiche di erogazione del contributo?
I contributi riconosciuti a valere sull’Avviso devono essere erogati entro il 30 giugno 2027. A tal fine, gli interventi di messa a disposizione dei posti letto devono essere conclusi entro il 15 maggio 2027, per consentire l’espletamento delle necessarie verifiche tecniche/amministrative pre-erogazione da parte di CDP e delle verifiche in loco da parte dell’Agenzia del Demanio. Il contributo, relativo ai primi tre anni di gestione della residenza, è erogato in un’unica soluzione al Soggetto Beneficiario in esito alla trasmissione da parte dello stesso della Relazione finale, comprensiva della richiesta di erogazione e di tutti gli allegati ivi previsti secondo il processo descritto nell’Avviso. Ai fini dell’erogazione, il Soggetto Beneficiario trasmette pertanto a CDP la relazione finale, completa della richiesta di erogazione e di tutti gli allegati, unitamente all’asseverazione del tecnico abilitato. Ricevuta la documentazione, CDP richiede all’Agenzia del Demanio di effettuare le verifiche in loco volte al rilascio della certificazione.