Informazioni e strumenti

Principali caratteristiche

Per attivare l’istruttoria creditizia, i beneficiari sono tenuti a presentare alle banche aderenti un apposito Modello di domanda di finanziamento, la “richiesta Finanziamento Beneficiario”. Se necessario, al fine della concessione del finanziamento, le Banche possono richiedere ulteriori informazioni ai beneficiari.

Le banche garantiscono l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i beneficiari sull'intero territorio nazionale, senza alcuna discriminazione.

L’istruttoria, i termini e le condizioni dei finanziamenti Beneficiario sono negoziati e determinati dalle banche in autonomia, senza influenza alcuna da parte di CDP:  le banche, infatti, esaminano le richieste e deliberano l’eventuale concessione del finanziamento con la contestuale assunzione del rischio.

PROVVISTA CDP

Ciascuna banca deve fornire adeguata pubblicità all’iniziativa, sia nelle proprie  filiali che attraverso la diffusione cartacea e/o via web di appositi spazi informativi.

Le banche sono, altresì, tenute ad informare la clientela dell’esistenza e delle condizioni dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP.

In ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario deve essere specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, indicandone il relativo costo e durata, nonché il vantaggio riconosciuto al beneficiario in termini di riduzione del tasso annuo nominale (“TAN”), espresso in punti percentuali annui ovvero in basis point annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile).

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