FAR: Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca | CDP

FAR - Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca

Le agevolazioni del fondo sono destinate al sostegno della ricerca industriale diretta "ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti" e di non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, che consistono nella "concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi".

Si segnala che, ad oggi, non sono presenti bandi aperti per la presentazione di domande di finanziamento a valere sul regime di aiuto FAR.

Ministero titolare della Misura

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR

Soggetti beneficiari

Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale, possono beneficiare delle agevolazioni:

  1. le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
  2. le imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  3. le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  4. i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
  5. i consorzi e le società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più dei precedenti punti 1, 2, 3, 4. Il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
  6. i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994.

Per tutti questi soggetti è prevista la possibilità di presentare la domanda di agevolazione insieme a Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, Enea e Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato.

Quote di finanziamento

Il finanziamento è composto da una quota concessa dalla CDP, al tasso agevolato, per una percentuale del 90%, cui deve essere associata una quota, pari al restante 10%, di finanziamento bancario concessa al tasso di mercato.

Tasso

Il tasso agevolato applicato alla quota di finanziamento concessa dalla CDP è pari allo 0,50% nominale annuo. Il tasso applicato alla quota di finanziamento bancario è concordato con il soggetto beneficiario in funzione dell’andamento dei tassi di mercato.

Durata

Il finanziamento agevolato può assumere una durata compresa tra i 6 e i 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni.

Desideri maggiori informazioni?

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto offerto da CDP.