INTERVENTI FINANZIABILI
Il Fondo concede finanziamenti agevolati (tasso 0,25%) finalizzato all'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica destinati all’istruzione scolastica e all’istruzione universitaria, inclusi gli asili nido, ed all’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). La concessione dei finanziamenti agevolati avverrà fino al raggiungimento del limite massimo di tale dotazione (c.d. ammissione "a sportello") pari a € 247.093.955,15.
Possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi, i cui costi siano stati sostenuti in data successiva all’entrata in vigore del DM 40/2016:
Gli interventi dovranno garantire (pena la revoca) il miglioramento del parametro dell’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento di almeno 2 classi in un periodo massimo di 3 anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica.
Nella normativa che disciplina il Fondo Kyoto non è prevista una deroga specifica in relazione al Patto di Stabilità. L’unica deroga espressamente prevista è quella all’articolo 204 del D.lgs. n.267/2000 (“Regole particolari per l’assunzione di mutui”), come previsto all’articolo 18 del decreto 66/2015. La verifica del rispetto dei vincoli relativi al saldo di finanza pubblica è compito dell’Ente Locale che fa richiesta di accesso al finanziamento. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo email pareggio.rgs@tesoro.it
I soggetti titolari a presentare domanda di accesso al Fondo, così come individuati al Capo II, articolo 3 del Decreto, possono presentare più domande di finanziamento. Gli unici limiti sono dati dalla spesa massima finanziabile per singolo edificio, così come previsto dall’art. 5 del decreto.
Si, fermo restando che la nuova richiesta non deve contenere il finanziamento di opere comprese nel precedente beneficio. In questo caso se ancora in corso di validità può essere presentata come APE ex ante quella allegata nella domanda precedente.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DIAGNOSI ENERGETICA
Si è necessario allegare alla domanda di ammissione a finanziamento entrambi i documenti. La mancanza di uno solo dei due è causa di inammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’art.10, comma 5, del decreto n.66/2015
Avendo la certificazione energetica validità pluriennale ed essendo stata la relativa normativa modificata nel tempo, sono ammesse versioni diverse, purché corredate di tutti gli elementi di validità previsti dalla normativa (nazionale o, ove prevista, regionale) vigente al momento della compilazione.
Entrambe le certificazioni devono essere rilasciate da un tecnico abilitato, così come individuato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75. Tale soggetto non deve essere coinvolto direttamente nella progettazione e/o esecuzione dell’intervento oggetto di finanziamento. Il requisito di terzietà si intende automaticamente rispettato nel caso in cui il certificatore sia un dipendente pubblico.
La diagnosi energetica deve contenere l’individuazione e la descrizione degli interventi di efficientamento energetico idonei a consentire il raggiungimento della migliore prestazione energetica dell’edificio, quantificando le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.
REQUISITI TECNICI E COSTI AMMISSIBILI
Il riferimento è il Vecchio Conto Termico, che è possibile utilizzare sempre; a partire dal 1° giugno viene concessa ai richiedenti la possibilità di utilizzare i riferimenti tecnici del Nuovo Conto Termico; tale opzione va dichiarata espressamente nel campo “Descrizione generale dell’intervento” all’interno del modulo della domanda.
Sia nella procedura guidata sul sito della Cassa Depositi e Presiti che sulla pagina del Fondo Kyoto del Ministero è presente una Tabella Excel precompilata (con le relative istruzioni) per facilitare la verifica, sia rispetto al Vecchio Conto Termico che al Nuovo* , dei requisiti tecnici e dei costi unitari. La Tabella può essere allegata alla domanda.
Le opere che non possono, per qualsiasi motivo, rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal Conto Termico non possono essere finanziate e il loro costo sarà defalcato dalla richiesta di finanziamento.
Il progetto sarà finanziato solo per la quota parte ammissibile e il richiedente dovrà calcolare il relativo importo e indicare la modalità con la quale intende finanziare la quota parte residua. Questo anche nel caso che il costo previsto sia conforme al prezziario regionale.
L’art. 4 comma 1 lett. c) e d) del Decreto include fra le opere finanziabili anche:
Il costo delle opere relative all’efficientamento energetico deve risultare prevalente rappresentando una quota superiore al 50% del totale dei lavori.
Questa possibilità è prevista dal Conto Termico al § 1 dell’all. 1, ed è quindi applicabile ai progetti di cui si richiede il finanziamento con il Fondo Kyoto. Il Vecchio Conto Termico* richiede il miglioramento del 70%, mentre il Nuovo del 50%. L’opzione per l’utilizzazione dei parametri del Nuovo Conto Termico* va espressamente dichiarata nel campo “Descrizione generale dell’intervento” all’interno del modulo della domanda e deve essere utilizzata per tutte le opere della domanda. Non è possibile ad esempio riferirsi al Vecchio Conto Termico per gli infissi ed al Nuovo per gli isolamenti.
PROCEDURE E TEMPI
La domanda di ammissione al finanziamento agevolato deve essere presentata e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’ente proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento. Qualora il rappresentante legale deleghi altri soggetti alla presentazione della domanda, tale delega va allegata alla domanda stessa.
I lavori devono essere portati a termine entro 3 anni dalla data di inizio. Al termine dell’intervento deve essere prodotta una certificazione energetica che attesti il miglioramento di due classi dell’edificio oggetto di intervento. Qualora l’edificio oggetto di intervento si trovi già in una classe energetica che renda impossibile l’avanzamento delle due classi, è richiesto il raggiungimento della miglior classe energetica possibile.
No, in questo caso non è necessario presentare né la diagnosi energetica né la certificazione energetica ex ante. Per tali interventi non è richiesto il miglioramento di due classi della prestazione energetica dell’edificio, pertanto non è richiesta neanche la certificazione ex post.
La chiusura del bando è fissata per le ore 17,00 del 18 ottobre 2016.
* Le denominazioni “Vecchio Conto Termico” e “Nuovo Conto Termico” fanno riferimento rispettivamente al DM 28/12/2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” ed al DM 16/02/2016 “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” ed ai relativi allegati, in particolare l’all. 1 “Criteri di ammissibilità degli interventi” presente in entrambi i decreti.