Nuove regole europee di default

Le nuove regole Europee di Default

Dal 1° gennaio 2021 CDP applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti rispetto a un’obbligazione verso la banca (il cosiddetto “default”), introdotte dalla European Banking Autority (EBA).
La nuova disciplina, nota come la Nuova definizione di Default, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi Paesi dell’Unione Europea.

Quali sono le nuove regole

I principali cambiamenti introdotti prevedono che CDP sarà tenuta a segnalare come inadempiente l’impresa che presenti arretrati:


da oltre 90 giorni consecutivi (*)

su importi di ammontare superiore a 500 euro (**) (c.d. soglia assoluta)

per una quota superiore all’1% dell’esposizione complessiva per cassa verso CDP e il suo Gruppo (***) (c.d. soglia relativa)

(*) La normativa prevede solo tre situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default: 1. malfunzionamento del sistema di pagamento; 2. ritardata esecuzione di un ordine del cliente; 3. errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato

(**) La soglia viene ridotta a 100 euro per i privati e le piccole e medie imprese

(***) L’esposizione considerata nel calcolo comprende tutte le posizioni in essere verso CDP e il suo Gruppo

 

Trascorsi almeno 90 giorni dalla regolarizzazione dell’arretrato, senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

Perchè è importante conoscere e seguire le nuove regole

Alla luce della nuova normativa, risulta importante onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default con possibili ripercussioni sulle possibilità di accesso al credito.
Il Default di una posizione determina l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente.
 

Per saperne di più sulle nuove regole

Per ogni approfondimento, la normativa di riferimento è la seguente:

  • Regolamento dell’Unione Europea del 26 giugno 2013 – n. 575 – art. 178, che introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
  • EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013”
  • Regolamento delegato dell’Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017, che definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
  • EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017
  • Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la definizione di Piccola e Media Impresa
Domande più frequenti (FAQ)

Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato come inadempiente?
Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee. Lo sconfino, relativamente a uno o più finanziamenti in essere, deve essere superiore ad una soglia assoluta (pari a 500 euro per le Imprese e a 100 euro per i privati e le Piccole e Medie Imprese) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni verso CDP e il suo Gruppo.

Come si calcolano i giorni di arretrato?
I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti, come definiti nel contratto, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo

È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, CDP sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con CDP stessa che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default

Per le esposizioni contratte da due o più debitori, solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse (obbligazioni congiunte), cosa succede in caso di default di uno dei debitori?
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l’obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default

In caso di ritardato incasso del pagamento, CDP deve comunque considerare il cliente in default?
Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default: 1. Malfunzionamento del sistema di pagamento; 2. Ritardata esecuzione di un ordine del cliente; 3. Errori nei processi interni che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato

Dopo quanto tempo CDP può considerare il cliente non più in stato di default?
Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, CDP ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i tre mesi, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fa eccezione il caso di ristrutturazione onerosa (Distressed Restructuring), per cui il periodo è di dodici mesi anziché tre

L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere del cliente nei confronti di CDP?
Si, se sono superate le soglie di materialità e l’arretrato/sconfinamento permane continuativamente per 90 giorni

Oltre al criterio in arretrato / sconfinamento, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?
Sebbene il cliente non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, potrebbe essere classificato in stato di default qualora CDP ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione di eventuali garanzie. La nuova normativa ha reso più stringenti le regole per la valutazione di tali eventi di default

Quali sono gli impatti della nuova definizione di default sulle informazioni della Centrale dei Rischi condivise tra gli intermediari partecipanti e da questi utilizzati nelle valutazioni del merito di credito della clientela?
Con riferimento alle informazioni della Centrale dei Rischi condivise con gli intermediari, gli impatti della nuova definizione di default sono molto limitati. Infatti, la nuova normativa:

  • non modifica gli attuali criteri di valutazione ai fini della classificazione di un cliente a “sofferenza”, se non per il fatto che gli intermediari appartenenti a un gruppo bancario o finanziario devono tener conto di tutti gli elementi informativi (positivi e negativi) disponibili a livello di gruppo
  • non incide sulla categoria degli “inadempimenti persistenti” che continuano a seguire un criterio oggettivo legato esclusivamente alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento, senza tener conto delle nuove soglie di rilevanza (relativa e assoluta)

Contatti

Per ogni ulteriore informazione sulle novità normative potrai rivolgerti al tuo Gestore di riferimento