Buoni Fruttiferi Postali: Faq sul risparmio postale | CDP

F.A.Q.

Buoni fruttiferi postali

Questa sezione è dedicata alle FAQ (domande più frequenti) sul Risparmio Postale, raggruppate per prodotto e tematica. Le FAQ hanno per oggetto le principali caratteristiche finanziarie dei nostri prodotti e le procedure amministrative di interesse specifico della nostra clientela.

Sugli argomenti trattati, quando necessario, è stato indicato il riferimento normativo.

Per le informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle modalità di reclamo consulta i Fogli Informativi disponibili presso gli Uffici Postali, su poste.it e cdp.it.

Cerca

Ho acquistato un Buono Fruttifero Postale che vorrei rimborsare in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale. È possibile che si verifichino perdite in conto capitale?

Tutte le tipologie di Buoni Fruttiferi Postali garantiscono il rimborso del 100% del capitale sottoscritto, pertanto non esiste la possibilità che il valore di rimborso del Buono risulti inferiore al valore nominale del Buono stesso in qualunque momento venga richiesto il rimborso. Si ritiene opportuno segnalare che l'applicazione dell'imposta di bollo, ove dovuta, potrebbe determinare in alcuni casi un valore di rimborso netto inferiore al valore nominale sottoscritto. In tali casi, su iniziativa di Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane, in caso di rimborso anticipato, non sarà addebitato l'importo pari alla porzione dell'imposta di bollo applicata che abbia determinato un valore netto di rimborso inferiore al capitale investito. Tale importo non addebitato è calcolato sulla base delle aliquote vigenti alla data del 4 dicembre 2014.

Se ho sottoscritto un Buono dematerializzato posso rimborsare anticipatamente soltanto una parte del capitale?

È possibile rimborsare anche una frazione del valore nominale del Buono sottoscritto purché sia per multipli di 50,00 euro, ad eccezione dei BFP7insieme per i quali gli importi sono pari a 1.000,00 euro e multipli. I BFPImpresa possono essere rimborsati anticipatamente anche per una frazione del valore nominale del buono sottoscritto purché sia per multipli di 50,00 euro e solo per la parte di valore nominale eccedente il taglio minimo iniziale di 5.000,00 euro.

Se ho sottoscritto un Buono cartaceo posso rimborsare anticipatamente soltanto una parte del capitale?

I BFP cartacei sono caratterizzati dall'indivisibilità e non sono rimborsabili parzialmente.

È possibile ottenere la liquidazione anticipata degli interessi maturati sui Buoni Fruttiferi Postali?

Tutti i BFP distribuiscono gli interessi solo al momento del rimborso, sia esso anticipato o a scadenza, a patto che il rimborso avvenga dopo il periodo iniziale di infruttiferità.

Se il BFP viene rimborsato durante il periodo di infruttiferità viene riconosciuto unicamente il capitale investito. Nessun BFP distribuisce cedole di interessi durante la sua vigenza. Il BFP7insieme è l'unico BFP che distribuisce flussi monetari durante la sua vigenza; essi sono, però, quote di capitale.

Qual è la tassazione applicata sui Buoni Fruttiferi Postali?

I Buoni fruttiferi postali emessi fino al 20 settembre 1986 sono esenti dalla ritenuta fiscale. In virtù di quanto stabilito dal D.L. 19 settembre 1986 n. 556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20 settembre 1986), convertito dalla L. 17 novembre 1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui Buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 6,25%, i Buoni emessi dal 1° settembre 1987 al  31 dicembre 1996  sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%. I Buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono assoggettati a imposta sostitutiva sugli interessi di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 1996), stabilita, per quanto concerne i Buoni, sempre nella misura del 12,50% a tutt'oggi vigente.

Cosa sono il Tasso Nominale Annuo Lordo, il Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Lordo e Netto dei Buoni Fruttiferi Postali e che differenza c’è tra questi?

Il Tasso Nominale Annuo Lordo è il tasso a cui l’investimento cresce in un determinato anno; il Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Lordo, invece, misura la crescita media su base annua dell’investimento dalla data di sottoscrizione alla fine di un determinato periodo. Ad esempio, un Buono che riconosce come Tasso Nominale Annuo Lordo al primo anno l’1% e al secondo il 2%, avrebbe un Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Lordo, relativo al periodo dei due anni, pari all’1,5% annuo.

Il Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Lordo è, come dice il nome stesso, al lordo di tutte le imposte dovute dalla normativa tempo per tempo vigente a differenza del Tasso Effettivo di Rendimento Annuo Netto che considera, sul rendimento del Buono, anche l’effetto dell’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (non considera, invece, l’effetto dell’applicazione dell’imposta di bollo eventualmente dovuta). 

La durata dei Buoni Fruttiferi Postali ordinari è pari a 20 o 30 anni?

I Buoni ordinari emessi fino alla data del 27/12/2000 (Serie "Z") hanno una durata di 30 anni; quelli emessi successivamente (dalla serie "A1" in poi) hanno una durata ventennale. I Buoni ordinari a trenta anni maturano interessi (per bimestri conclusi di anzianità) fino al 31 dicembre dell'anno solare di scadenza del titolo, i Buoni ventennali cessano di essere fruttiferi esattamente alla scadenza del ventesimo anno. I Buoni trentennali maturano interessi in regime di capitalizzazione composta nei primi venti anni e in regime di capitalizzazione semplice dal ventunesimo al trentesimo anno. La capitalizzazione degli interessi è composta per tutta la durata dei Buoni ordinari ventennali.

Sono in possesso di un Buono Fruttifero Postale ordinario della serie "O" e di uno della serie "P": mi sono rivolto all’ufficio postale che mi ha comunicato un valore di rimborso più basso rispetto a quello riportato sul retro del buono cartaceo. Qual è la motivazione di tale discordanza?

I BFP delle serie "O" e "P" hanno subito delle variazioni dei tassi di rendimento fissati al momento dell'emissione per effetto del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986 (G.U. n. 148 del 28 giugno 1986). Tale decreto, in occasione dell'emissione della serie "Q", ha esteso i nuovi rendimenti ai montanti maturati alla data del 1° gennaio 1987 di tutte le serie precedenti, comprese quindi la "O" e la "P".

Di conseguenza, la tabella riportata sul retro del titolo non ha valore ai fini dell'esatta liquidazione del valore di rimborso. La variazione in diminuzione operata con il citato decreto è avvenuta in virtù dell'art. 173 del codice postale - D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - che prevedeva la possibilità di estendere le variazioni dei tassi dei buoni postali fruttiferi "ad una o più delle precedenti serie". Tale D.P.R. è stato abrogato dall'art. 9 del Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000) e quindi non sarà più possibile operare variazioni dei tassi di rendimento dei buoni emessi in precedenza, fatte salve le variazioni già intervenute nel passato.


1 2 3 4 5