Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 giugno 2023
Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. n. 231/2001) è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.
Tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi) commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. “sottoposti”).
Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci.
Aspetto fondamentale del D.Lgs. n. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.
In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001):
Nel caso, invece, di reato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta (art. 7 del D.Lgs. n. 231/2001).