Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando la giacenza media complessiva dei Libretti con la medesima intestazione o cointestazione, rapportato al periodo rendicontato, non supera euro 5.000,00. Nell'ipotesi di superamento della suddetta soglia, l'imposta è dovuta con riferimento a ciascun Libretto nella misura annua pari a euro 34,20, se il cliente è persona fisica. Se invece il cliente è persona giuridica, l'imposta annua è pari a euro 100,00, indipendentemente dal saldo del libretto. Si veda in particolare l'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.