Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 giugno 2023

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. n. 231/2001) è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

Tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi) commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. “sottoposti”).

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci.

Aspetto fondamentale del D.Lgs. n. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001):

  • l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
  • il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
  • le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
  • non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

Nel caso, invece, di reato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta (art. 7 del D.Lgs. n. 231/2001).

 

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